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L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato alcune aziende del settore energia elettrica, gas e idrico per la mancata applicazione della prescrizione breve
Nella “fornitura dei servizi energetici”, riconducibile alla disciplina civilistica della somministrazione, il relativo contratto si caratterizza dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l’oggetto si effettuano ad intervalli periodici e continuativi, secondo lo schema del rapporto di durata.
All’interno di tale rapporto, ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un’unica causa contrattuale: ne consegue che le bollette con le quali si richiede il pagamento di ogni singolo periodo di fornitura devono essere notificate all’utente nel rispetto della periodicità stabilita dalla regolazione vigente e, comunque, in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall’espletamento della prestazione del servizio cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale.
l’Agcm ha consolidato il principio secondo il quale “le procedure aziendali volte al recupero del credito ponevano il dies a quo della prescrizione in un momento successivo al consumo, ovvero alla data di emissione di una fattura, anche se basata su dati di consumo stimati anziché effettivi”, ciò significa che la data da cui partire il calcolo dei due anni di prescrizione breve inizia nel momento in cui il creditore ha la possibilità di richiedere il pagamento di quanto dovuto per il consumo effettivo registrato rispetto all’utenza, quindi non la data di emissione della fattura in se ma il concreto momento in cui il gestore/creditore rileva con propri operatori o strumenti a distanza il dato effettivo e può quindi azionare la legittima richiesta di pagamento. Vanno richiamati i principi rinvenibili nella Legge n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che hanno chiarito in modo inequivocabile che la facoltà di eccepire la prescrizione del diritto al corrispettivo, che decorre dal momento del consumo, deve essere riconosciuta ai clienti finali, purché non responsabili del ritardo.
Con tale sentenza l’Agcm “Ha stabilito che in un’ottica di tutela del consumatore, risulta decisivo il corretto accertamento da parte del Venditore della responsabilità connessa alla tardiva fatturazione dei consumi risalenti e ultra biennali, dal quale discende l’accoglimento o il rigetto delle istanze di prescrizione degli utenti”.
In altre parole la ratio della norma primaria a tutela degli utenti dei servizi energetici discende dal rapporto di consumo che lega direttamente la Società di vendita ai propri clienti; quindi non può essere contestato che spetti al venditore - che eroga il servizio di fornitura di energia elettrica e gas naturale, fattura i consumi, gestisce le istanze e i reclami degli utenti, opera il distacco della fornitura - il compito di riconoscere o meno, secondo correttezza e buona fede, l’operatività della prescrizione biennale, essendogliene riservata la possibilità tanto di fatto quanto di diritto.
Conseguentemente, anche sotto tale profilo, l’ingiustificato trasferimento di tale onere sui consumatori attraverso le condotte ascrivibili a Enel e a Sen è senz’altro idoneo a realizzare un indebito condizionamento nei confronti dei clienti, ostacolati nell’esercizio dei propri diritti.
Altra sentenza molto interessante ai fini del chiarimento del ruolo dei venditori nell’applicazione della prescrizione biennale è quella contro ENI GAS E LUCE ((https://agcm.it/media/comunicati-stampa/2021/1/PS11564-PS11569) dove si stabilisce che la legge ha indicato chiaramente che “l’applicabilità dell’eccezione di prescrizione biennale ricade su tutti gli esponenti della filiera; ed è la società di vendita l’unico soggetto che, in virtù di rapporti contrattuali diretti sia con il cliente sia con il distributore, svolge una funzione di intermediazione al fine di valutare la fondatezza delle contrapposte dichiarazioni in merito alla causa della tardiva o omessa lettura del contatore, riconoscendo o disconoscendo di conseguenza l’operatività della prescrizione e trasferendo, quindi, sul responsabile del ritardo il costo economico dei corrispettivi tardivamente fatturati.
In questa sentenza viene infine riconfermato il principio che il termine iniziale della prescrizione biennale prevista dalla Legge 205/2017 decorre dal momento del consumo e non da quello della tardiva rettifica dei consumi operata dal distributore: ciò è perfettamente coerente con la disciplina normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 a superare le criticità relative al ricorrente fenomeno delle “maxibollette”.
Dalle pronunce dell'AGCM risaltano in maniera evidente i principi portanti della disciplina sulla prescrizione breve e che sono e saranno i capisaldi della tutela prevista per gli utenti nella materia dei contratti di somministrazione di fornitura nei settori energetici.
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