Sede nazionale
Via Piemonte 39/A 00187 Roma
Via Piemonte 39/A 00187 Roma
Statuto del Movimento Consumatori APS approvato dal XIII Congresso nazionale dei delegati del 19 e 20 settembre 2025 |
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI |
Articolo 1 Il Movimento Consumatori APS, brevemente denominato MC APS, fondato nel 1985, è un’associazione di diritto civile senza scopo di lucro, costituita a tempo indeterminato, con sede sociale nazionale in Roma, via Piemonte n. 39/a che ha quale esclusivo scopo statutario la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti. L’associazione può utilizzare la denominazione/qualifica di Associazione di Promozione Sociale (“APS”) o Ente del Terzo Settore (“ETS”) e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile e a seguito dell’iscrizione nei rispettivi registri. Lo spostamento della sede legale all'interno del territorio nazionale non richiede una modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia sia all'estero e potrà decidere di spostare la sede dell'associazione all'interno del territorio nazionale. L’Associazione svolge le proprie attività e persegue le proprie finalità nel rispetto dei principi di democraticità interna, correttezza e di parità tra gli associati favorendo la loro effettiva partecipazione alla vita associativa. Non è consentita la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione dell'associazione. Il Movimento Consumatori aderisce alla Federazione ARCI. |
Articolo 2 Il Movimento Consumatori persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di promozione e di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 5, comma 1 lett. w) del Codice del Terzo Settore, d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (anche “CTS”) a favore dei cittadini in generale, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L’Associazione si prefigge le seguenti finalità ed obiettivi: Per conseguire il proprio scopo associativo, il Movimento Consumatori potrà, a titolo esemplificativo: Il Movimento Consumatori può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico e purché finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale), e comunque potrà svolgere attività secondarie e strumentali al perseguimento delle proprie finalità e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, qualora ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento dello scopo statutario ed in conformità con la disciplina applicabile. Il Movimento Consumatori ove lo ritenga opportuno per il conseguimento delle proprie finalità statutarie, può stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie e internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi. L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare al CTS. Qualora necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della disciplina applicabile ed in particolare del CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività associative non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati. |
Articolo 3 Il presente statuto è integrato dai Regolamenti e dal Codice Etico promulgati dal Consiglio Direttivo. |
TITOLO II – ASSOCIATI |
Articolo 4 Sono associati del Movimento Consumatori tutti coloro che, previo versamento della quota associativa, aderendo al presente statuto, facciano richiesta di adesione all’associazione. Il rapporto associativo non ha limiti di durata temporale, fatta salva la decadenza conseguente al mancato versamento delle quote associative, in base a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo mediante uno specifico regolamento. Può aderire all’associazione ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere o economica. La richiesta di adesione all’associazione si considera approvata con la consegna della tessera secondo i regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo. Il rilascio della tessera comporta l’immediata efficacia del rapporto associativo e consente all’associato l’esercizio di ogni diritto riconosciuto dal presente statuto e dai regolamenti dell’associazione. Entro 60 giorni dal rilascio della tessera il Consiglio Direttivo, verificata la presenza di condizioni che non consentano l’ammissione dell’associato, provvede a dargliene comunicazione scritta, annotandone l’esclusione sul libro soci. Entro sessanta giorni da tale comunicazione il destinatario del provvedimento può chiedere che sull'istanza si pronunci in via definitiva il Collegio dei Probiviri. Il Consiglio Direttivo può prevedere diverse categorie di associati, ferma la parità dei diritti associativi ai medesimi spettanti. Agli associati al Movimento Consumatori e alle associazioni federate ai sensi dell’art. 5 sono riconosciuti i seguenti diritti: Gli associati sono tenuti a: La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile e non può essere retrocessa in caso di recesso, decesso o esclusione dell’associato. |
Art. 5 Possono federarsi al Movimento Consumatori, previo accoglimento della domanda di affiliazione in via provvisoria da parte del Consiglio di Presidenza e in via definitiva da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima seduta, associazioni o comitati con denominazione e segni distintivi diversi da quelli del Movimento Consumatori purché: Le associazioni che presentano la domanda di affiliazione devono dichiarare la loro adesione al progetto associativo deliberato dall’ultimo Congresso e riconoscere nel Movimento Consumatori il proprio centro direzionale e di coordinamento delle politiche e delle azioni su scala nazionale. L’affiliazione può essere sempre revocata dal Consiglio Direttivo in caso di violazione dei principi del presente statuto applicabili all’associazione federata, dei regolamenti nazionali, del Codice Etico o comunque per giusta causa qualora gli associati di tali associazioni o le associazioni stesse pongano in essere atti o comportamenti contrari al progetto associativo deliberato dall’ultimo Congresso. Le associazioni federate possono sempre rinunciare all’affiliazione con un preavviso non inferiore a 12 mesi. |
Articolo 6 Il rapporto associativo viene meno per decesso, recesso, esclusione e mancato versamento della quota associativa, secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Segretario Generale, mediante lettera raccomandata, ovvero PEC o comunque con ogni mezzo idoneo a comprovarne l’effettivo ricevimento. Il recesso ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione e non attribuisce alcun diritto di natura patrimoniale, ivi compresa la restituzione delle quote associative. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata in presenza di gravi inadempimenti ai doveri associativi derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti del Consiglio Direttivo, ed in particolare: La decisione di esclusione deve essere comunicata all’associato a mezzo lettera raccomanda A.R., PEC o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne l’effettivo ricevimento. L’esclusione è efficace dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’associato. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’associato può ricorrere contro il provvedimento di esclusione al Collegio dei Probiviri che deciderà sulla richiesta in via definitiva nei successivi 90 giorni. L’esclusione non fa sorgere alcun diritto di natura patrimoniale dell’associato, ivi compresa la restituzione delle quote associative. |
TITOLO III – STRUTTURA ASSOCIATIVA |
Articolo 7 La struttura associativa del Movimento Consumatori si articola nei seguenti livelli: |
Articolo 8 Le sezioni territoriali di Movimento Consumatori costituiscono il principale livello di azione politica e organizzativa dell'associazione sul territorio. L'ambito territoriale di competenza della Sezione può essere deliberato dal Coordinamento regionale. Ogni Sezione deve essere costituita quale autonoma associazione, deve dotarsi di un proprio atto costitutivo e statuto e deve accettare le condizioni per la convenzione di affiliazione decise nel regolamento di affiliazione dal Consiglio Direttivo. Le norme contenute nello statuto delle Sezioni non devono contrastare con lo statuto nazionale, i regolamenti nazionali ed il Codice Etico; ai medesimi devono ispirarsi, recependo in particolare, quanto riportato dagli articoli 1-2-3-4 e 6, del presente statuto. Condizione per l’affiliazione delle sezioni e per l’utilizzo del nome Movimento Consumatori è l’approvazione di uno statuto che, nell'ambito della Sezione di appartenenza, attribuisca a ciascun associato ogni diritto previsto dalla normativa applicabile, ed in ogni caso i seguenti diritti senza limitazione alcuna: Le sezioni nel proprio ambito di competenza svolgono le seguenti funzioni: Alle sezioni è, altresì, riservata la facoltà di aprire o sopprimere osservatori, sportelli e unità locali nell’ambito territoriale di propria competenza e in conformità alle deliberazioni del Coordinamento Regionale e del Consiglio Direttivo. Le Sezioni collaborano, inoltre, con gli organi nazionali del Movimento Consumatori per la migliore attuazione delle iniziative nazionali del Movimento stesso. Su delega del Consiglio Direttivo, le sezioni possono ideare, presentare e realizzare iniziative e progetti di carattere nazionale. Le sezioni vengono riconosciute e dichiarate cessate dal Consiglio di Presidenza previo controllo dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento, con ratifica, nella prima riunione successiva, da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammontare del contributo di affiliazione al Movimento Consumatori. Le sezioni devono trasmettere il proprio bilancio o il rendiconto annuale al Consiglio di Presidenza, nonché la documentazione attestante le richieste di adesione da parte dei loro associati al Movimento Consumatori Nazionale nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo con il Regolamento sul tesseramento. |
Articolo 9 In caso di pluralità di sezioni attive nello stesso ambito regionale, le sezioni dovranno costituire un’associazione di secondo livello (“Coordinamento Regionale”) al fine di coordinare l'attività e le azioni delle stesse a livello regionale. I Coordinamenti Regionali rappresentano l'associazione nei confronti di enti pubblici, istituzioni pubbliche, associazioni e organizzazioni sociali e politiche di competenza regionale. I componenti degli organi dirigenti e le cariche sociali dei Coordinamenti Regionali vengono eletti dai delegati di ciascuna Sezione operante nella rispettiva Regione su base democratica ed in ragione del numero degli associati. In alternativa alla costituzione del Coordinamento Regionale le sezioni appartenenti alla medesima regione possono stipulare un accordo, di durata non superiore a 3 anni, per definire gli ambiti territoriali di competenza delle singole Sezioni, per nominare un rappresentante comune e per esercitare le funzioni indicate al presente art. 9. Possono aderire ai Coordinamenti Regionali o agli accordi tra sezioni che lo consentano anche le associazioni federate. |
TITOLO IV – ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI |
Articolo 10 Sono organi del Movimento Consumatori: Sono Cariche Associative elette dagli Organi dell’Associazione secondo quanto previsto nel presente statuto: Il Congresso nazionale dei Delegati può eleggere, tra gli associati che presentino requisiti di elevata moralità e competenza nella tutela dei consumatori e che abbiano svolto da almeno un decennio attività per l'Associazione, il Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. I componenti degli organi associativi devono essere regolarmente iscritti al Movimento Consumatori. |
Articolo 11 Il Congresso Nazionale dei Delegati (anche il “Congresso Nazionale” o “l’Assemblea degli associati”) è il massimo organo elettivo del Movimento Consumatori. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. È convocato in via ordinaria mediante deliberazione del Consiglio Direttivo ogni quattro anni ed in via straordinaria su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Gli associati al Movimento Consumatori, iscritti da almeno tre mesi al momento della convocazione, hanno diritto di partecipare, anche mediante strumenti di collegamento audio-video, all’elezione dei delegati al Congresso Nazionale presso l’assemblea territoriale secondo il principio di vicinanza geografica alla residenza, domicilio o dimora dell’associato precisato dal regolamento congressuale approvato dal Consiglio Direttivo. Gli associati delle associazioni federate hanno diritto di partecipare, anche mediante strumenti di collegamento audio-video, all’elezione dei delegati al Congresso Nazionale presso l’assemblea della propria associazione o, qualora il numero degli iscritti non consenta l’elezione di almeno un delegato, presso l’assemblea territoriale di MC più vicina alla sede della propria associazione. Il Segretario Generale comunica entro 5 giorni dalla deliberazione del Consiglio Direttivo a tutte le Sezioni e a tutte le associazioni federate la convocazione del Congresso Nazionale decisa o richiesta ai sensi del secondo comma del presente articolo allegando, alla convocazione indirizzata alle Sezioni, l’elenco dei soci legittimati ad intervenire in Assemblea sulla base del regolamento congressuale approvato dal Consiglio Direttivo. Entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso di convocazione del Congresso Nazionale, il legale rappresentante di ciascuna Sezione sede di assemblea territoriale convoca, su espressa delega del Segretario Generale, l’Assemblea territoriale da tenersi, anche mediante strumenti di collegamento audio-video, entro i successivi 45 giorni nel comune ove ha sede la sua sezione mediante affissione nella bacheca della Sezione e mediante pubblicazione sul sito internet nazionale, curata ad opera del Segretario Generale, ed eventualmente sul sito internet della Sezione o mediante invio di e-mail per gli associati per i quali siano disponibili i relativi indirizzi. Qualora il legale rappresentante di Sezione ometta la convocazione dell’Assemblea territoriale, al suo posto vi provvederà direttamente il Segretario Generale nel rispetto delle regole previste dal presente statuto. Alla stessa maniera ciascun legale rappresentante delle associazioni federate convoca l’Assemblea territoriale da tenersi, anche mediante strumenti di collegamento audio-video, entro i successivi 45 giorni nel Comune ove ha sede l’associazione federata dando avviso della convocazione ai propri associati nel rispetto delle proprie regole associative. Le Assemblee Congressuali territoriali e quelle delle associazioni federate eleggono i delegati al Congresso Nazionale nel numero indicato dal Consiglio Direttivo nell’avviso di convocazione stabilito in misura proporzionale al numero degli associati. La deliberazione di convocazione del Congresso Nazionale dei delegati deve in ogni caso garantire il diritto di ogni associato alla partecipazione ad una Assemblea territoriale che elegga almeno un delegato. Il Congresso Nazionale deve tenersi entro 120 giorni dalla comunicazione dell’avviso di convocazione inviato dal Segretario Generale. Il Congresso Nazionale dei delegati è presieduto dal Presidente o dalla persona nominata dal Congresso. Gli associati possono farsi rappresentare nelle assemblee territoriali per delega scritta. Ogni associato non può rappresentare più di due altri associati. Ogni delegato al Congresso Nazionale può farsi rappresentare per delega scritta da altro delegato. Ogni delegato non può rappresentare più di altri due delegati. Il Congresso Nazionale (Assemblea): Qualora il numero degli associati sia inferiore a 500, il Congresso Nazionale dei delegati si svolgerà con un’unica assemblea generale alla quale competerà in aggiunta a quanto previsto nel presente articolo anche l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale qualora previsto dalla legge o su decisione volontaria degli associati. L’assemblea generale viene convocata in via ordinaria mediante deliberazione del Consiglio Direttivo ogni quattro anni ed in via straordinaria su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. L’assemblea generale viene convocata mediante affissione nella bacheca dell’Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet nazionale, o mediante invio di e-mail per gli associati per i quali siano disponibili i relativi indirizzi con preavviso di almeno 30 giorni. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 2 altri associati. Il Congresso Nazionale dei Delegati e l’assemblea generale deliberano a maggioranza dei presenti, fatte salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto. |
Articolo 12 Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni quattro anni dal Congresso Nazionale dei Delegati. È composto da 11 a 35 membri, nel numero che il Congresso Nazionale dei delegati determinerà in sede di nomina. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dalla carica di consigliere se deliberata dal Consiglio Direttivo. |
Articolo 13 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria con periodicità quadrimestrale, anche mediante strumenti di collegamento audio-video. Viene convocato in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione avviene a cura del Segretario Generale o del Presidente mediante comunicazione telematica inviata ai singoli consiglieri, per conoscenza a tutte le sezioni territoriali e alle associazioni federate, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il Presidente e il Segretario Generale possono in ogni caso integrare l’ordine del giorno con un preavviso non inferiore a 5 giorni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche fuori dalla sede sociale e possono essere soggette a registrazione audio e video, nel rispetto delle norme nazionali e unionali in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali e previo avviso contenuto nella convocazione del Consiglio Direttivo. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere prese anche per consenso espresso per iscritto, anche mediante strumenti telematici, secondo quanto previsto con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi di partecipazione e preventiva adeguata informazione. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rappresentati per delega scritta. Ogni consigliere può rappresentare per delega un solo altro consigliere. È compito del Consiglio Direttivo dare attuazione al progetto associativo deliberato dal Congresso Nazionale dei delegati, nel rispetto degli scopi dell'Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo: • approva il programma attuativo del progetto associativo su proposta del Presidente e del Segretario Generale; nominando il Presidente, scelti anche al di fuori del Consiglio direttivo, tra soggetti dotati di specifica competenza in materia di sovraindebitamento e prevenzione dell’usura. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, in veste di osservatori, i rappresentanti delle sezioni e delle associazioni federate. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. Quando un membro del Consiglio Direttivo riconosce l'esistenza di proprie incompatibilità o di un proprio interesse in conflitto riguardo a singole iniziative promosse dal Movimento Consumatori -anche secondo quanto previsto dal Codice Etico - le dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione. La violazione dell'obbligo di dichiarazioni e di astensione comporta l'immediata decadenza sia dalla carica sia della qualità di associato. I membri del Consiglio Direttivo sono privi di ogni potere di rappresentanza, tanto per gli atti di ordinaria, quanto di straordinaria amministrazione, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo è redatto un sintetico verbale. |
Articolo 13 bis Il Comitato tecnico per la prevenzione dell’usura si occupa della gestione del fondo di prevenzione antiusura di cui all’art. 15 della legge 108/96. Valuta le istanze presentate da coloro che si trovino nella condizione di diventare vittime dell’usura, secondo i criteri di massima indicati di seguito. Stabilisce l’entità e le modalità di prestazione delle garanzie e dell’erogazione dei finanziamenti ai bisognosi e delibera in ordine alla loro erogazione. Predispone la relazione sull’operatività prevista dall’art. 10 del regolamento di attuazione al comma 1, dell’art. 15 della legge 108/96, da inviare nei termini prestabiliti al Ministero competente. Il Presidente del CT sottoscrive gli atti e tutto quanto occorra per l’esecuzione delle delibere. I verbali del Comitato tecnico devono essere riportati in apposito registro nel quale i membri dissenzienti hanno diritto di verbalizzare il proprio parere. Lo stato di bisogno dell’usurato, o di colui che si trovi nell’imminente rischio di diventare tale, sarà accertato con giudizio insindacabile del Comitato tecnico secondo i seguenti criteri di massima: 1. l’ordine di richiesta e l’urgenza; 2. il numero dei componenti il nucleo familiare; 3. la serietà della ragione dell’indebitamento connessa allo stato di bisogno; 4. il senso di responsabilità dell’indebitato; 5. l’accertamento dell’intera esposizione debitoria; 6. la capacità di rimborso in base alla situazione patrimoniale; 7. la fondata prospettiva di sottrarre l’indebitato all’usura. |
Articolo 14 Il Consiglio Direttivo elegge tra gli associati, anche esternamente ai propri componenti, su proposta del Presidente, fino a 9 Vicepresidenti, tra cui due Vicari, che compongono il Consiglio di Presidenza. Il Presidente e il Segretario Generale fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma con periodicità bimestrale, su convocazione del Presidente anche mediante strumenti di collegamento audio-video, per dare attuazione all’indirizzo politico dell’associazione deliberato dal Consiglio Direttivo sotto la direzione del Presidente. Sono compiti del Consiglio di Presidenza: Le decisioni del Consiglio di Presidenza possono essere prese anche per consenso espresso per iscritto, anche mediante strumenti telematici, secondo il principio del silenzio assenso secondo quanto previsto con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi di partecipazione e preventiva adeguata informazione. Delle decisioni del Consiglio di Presidenza è redatto un sintetico verbale. |
Articolo 15 Il Consiglio Esecutivo è l’organo di amministrazione dell’associazione, è composto dal Segretario Generale, dal Tesoriere e dal Presidente e da ulteriori membri eletti dal Consiglio Direttivo fino ad un massimo di due tra coloro ai quali siano state attribuite particolari deleghe gestionali da parte del Consiglio Direttivo. Sono compiti del Consiglio Esecutivo: · presentare al Consiglio Direttivo il progetto del bilancio d’esercizio ed eventualmente del bilancio sociale; · valutare con cadenza almeno semestrale l’andamento economico-finanziario dell’associazione, · decidere sulle operazioni gestionali sottoposte dal Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo può affidare ulteriori specifiche deleghe gestionali al Consiglio Esecutivo. Il Consiglio Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive e revocare le deleghe attribuite. Il Consiglio Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale. Viene convocato dal Segretario Generale o in caso di sua inerzia da altro suo componente e decide a maggioranza. Le riunioni del Consiglio Esecutivo possono tenersi mediante strumenti di collegamento audio-video. Delle decisioni del Consiglio Esecutivo è redatto un sintetico verbale. |
Articolo 16 Il Presidente ha, con il Segretario Generale, la rappresentanza politica dell’associazione, anche disgiunta. Il Presidente garantisce l’unità dell’associazione, presiede e coordina i lavori del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza ed elabora e attua gli indirizzi culturali e politici dell’associazione approvati dal Consiglio Direttivo. Elabora, congiuntamente con il Segretario Generale la proposta di programma attuativo del progetto associativo deliberato dal Congresso. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario più anziano per età. |
Articolo 17 Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Elabora, congiuntamente con il Presidente la proposta di programma attuativo del progetto associativo approvato dal Congresso e propone le deleghe necessarie alla sua attuazione. Il Segretario Generale coordina le iniziative e le attività della associazione, in conformità alle linee elaborate dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale gestisce il patrimonio associativo, cura e sovrintende ad ogni iniziativa necessaria per il raggiungimento degli scopi associativi fatti salvi i poteri affidati al Consiglio Direttivo e al Consiglio Esecutivo. Il Segretario Generale ha, con il Presidente, la rappresentanza politica dell’associazione anche disgiunta. In caso di impedimento, le funzioni sono svolte dal Presidente. |
Articolo 18 Le funzioni di Segretario Generale non possono essere ricoperte per un periodo superiore a quattro mandati consecutivi. Coloro che abbiano ricoperto la carica di Segretario Generale per quattro interi mandati consecutivi possono essere rieletti nella predetta carica solo dopo decorso un mandato. Le funzioni di Presidente non possono essere ricoperte per un periodo superiore a quattro mandati consecutivi. Coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente per quattro interi mandati consecutivi possono essere rieletti nella predetta carica solo dopo decorso un mandato. |
Articolo 19 Il Tesoriere è il responsabile contabile e amministrativo dell'associazione. Tiene le scritture contabili, cura, in collaborazione con il Segretario Generale, la redazione del bilancio che sottopone ai competenti organi associativi entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio. Il Tesoriere ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo qualora non ne faccia parte. |
Articolo 20 Qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa applicabile, ed in particolare artt. 30 e 31 CTS, o qualora deciso su base volontaria, il Congresso Nazionale provvederà alla nomina dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti. Qualora vengano meno le condizioni per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo e di revisione dei conti ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS, il Congresso Nazionale, anche appositamente convocato, potrà deliberare la decadenza degli organi e disporre la revoca dei soggetti nominati. Spetta al Congresso Nazionale con la deliberazione di nomina individuare eventuali supplenti e determinare gli eventuali compensi dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti e stabilire se designare un organo monocratico o collegiale e se affidare la revisione legale dei conti all’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30, sesto comma, CTS. La composizione, le competenze ed i poteri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti sono disciplinati dagli artt. 30 e 31 CTS o dalle altre disposizioni applicabili. L’Organo di controllo svolge funzioni di controllo sull'amministrazione dell'associazione e del patrimonio sociale, verifica la contabilità e presenta al Consiglio Direttivo una relazione sul bilancio. I componenti dell’Organo di Controllo o il Revisore Legale possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. La carica di componente dell’Organo di Controllo o di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria. |
Articolo 21 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto dal Congresso Nazionale dei delegati. Il Collegio al proprio interno elegge il Presidente e, entro novanta giorni dalla nomina, adotta all'unanimità un regolamento di funzionamento interno da comunicarsi ai consiglieri direttivi ed alle sezioni territoriali. Il Collegio dei Probiviri, fatte salve le competenze dell’Organo di Controllo o del Revisore Legale dei Conti, se nominati, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 3 dello statuto da parte delle sezioni territoriali, delle associazioni federate, degli organi associativi o di loro componenti, e dirime eventuali controversie insorte all'interno della associazione. Il Collegio dei Probiviri, con decisione motivata, se non dispone il proscioglimento dagli addebiti, può irrogare le seguenti sanzioni in ragione della gravità e del tipo di inadempimento ascrivibile al soggetto responsabile: Il Collegio dei Probiviri, con decisione motivata, decide le opposizioni ai provvedimenti di esclusione degli associati adottati dal Consiglio Direttivo, anche ai sensi dell’art. 4. La decisione è presa sentite le parti entro 90 giorni dalla domanda e viene comunicata all’associato e al Segretario Generale. I membri del Collegio dei Probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche statutarie. |
Articolo 22 In caso di cessazione dalla carica di uno dei membri effettivi subentrerà il supplente con la maggiore anzianità associativa. |
TITOLO V – PATRIMONIO E BILANCIO |
Articolo 23 Le entrate dell'Associazione Nazionale sono rappresentate: Il patrimonio dell’associazione è destinato al perseguimento delle attività di interesse generale previste nel presente statuto. |
Articolo 24 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascuno anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve approvare un bilancio annuale composto da uno stato patrimoniale, dal conto economico e da una relazione sulla gestione che rispettino i principi di redazione previsti dal Codice civile, dagli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore e le disposizioni specifiche che regolano le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale e ogni altra norma di legge applicabile. Il progetto di bilancio predisposto dal Tesoriere, in collaborazione con il Segretario Generale, è presentato al Consiglio Esecutivo entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio. Il Consiglio Esecutivo lo esamina e nei successivi 30 giorni lo sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea Generale entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il Tesoriere cura la comunicazione del progetto di bilancio ai componenti del Collegio dei Revisori e del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della riunione convocata per la sua approvazione. Il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale sono redatti nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare degli artt. 13 e 14 CTS. Qualora l’associazione richieda il riconoscimento della personalità giuridica il bilancio sarà redatto anche in conformità alla relativa disciplina applicabile, in modo da evidenziare, qualora necessario, la sussistenza del patrimonio minimo richiesto. |
Articolo 25 L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente tra gli associati, i componenti degli organi sociali o i collaboratori e dovrà essere reinvestito annualmente per attività afferenti all’oggetto sociale e/o di pubblica utilità. |
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI |
Articolo 26 Presso la sede nazionale dell'Associazione sono conservati, oltre l'elenco dei soci, i libri contabili previsti dalle vigenti leggi nonché i seguenti libri sociali, che possono essere tenuti anche in formato digitale: Ogni associato ha diritto di ispezionare presso la sede dell’Associazione i libri sociali previa motivata richiesta scritta indirizzata al Segretario Generale. La consultazione e l’ispezione dei libri sociali deve avvenire nel rispetto degli interessi dell’Associazione con divieto di divulgazione presso il pubblico di eventuali informazioni riservate. |
Articolo 27 Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del o dei liquidatori devono essere deliberati dal Congresso Nazionale dei delegati o dall’Assemblea Generale con voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati o degli associati. |
Articolo 28 La revisione e/o le modifiche al presente statuto devono essere approvate dal Congresso Nazionale dei delegati riunito, se necessario, in sede straordinaria con la maggioranza assoluta dei delegati presenti. |
Articolo 29 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute dal Codice civile ed alle leggi vigenti in materia. |
Articolo 30 Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del registro unico nazionale del terzo settore e/o iscrizione/migrazione dell’associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, i medesimi registri verranno istituti e sarà operante ai sensi di legge e/o l’associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. |