Ius variandi bancario

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L’art. 118 del Testo Unico Bancario prevede che la Banca possa modificare tassi, prezzi e altre condizioni previste da un contratto bancario a tempo indeterminato, ma solo se:

  • la facoltà di modifica è prevista da una clausola approvata in maniera specifica dal cliente (con una doppia sottoscrizione)
  • sussista un “giustificato motivo”
  • se la modifica viene comunicata per iscritto al cliente utilizzando la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto", con un preavviso almeno di due mesi

Vige il “silenzio assenso”: la modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto (senza spese) entro la data prevista per la sua applicazione.

NOTA BENE:

le variazioni avvenute senza che siano stati rispettati gli obblighi a carico della Banca sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente: in questo caso il cliente ha diritto

- all’applicazione delle condizioni (migliori) in precedenza applicate

- alla restituzione di quanto pagato in eccesso.  

ATTENZIONE

  • Le “modifiche” disciplinate dal nuovo articolo 118 T.U.B. riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste in contratto e non possono comportare l’introduzione di nuove clausole (tra le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, vedi ABF Decisione N. 23433 del 15 novembre 2021, relativa all’applicazione di commissioni non pattuite);
  • Nel caso di contratti a tempo determinato (ad esempio, nel mutuo) la facoltà di modifica unilaterale (“ius variandi”) può' essere prevista solo per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse e sempre che sussista un giustificato motivo
  • le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria devono riguardare sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Per approfondire, leggi anche:

Sulle modalità di comunicazione delle modifiche unilaterali di tassi di interessi debitori nel servizio home banking, v. ABF Roma, Decisione N. 19670 del 03 settembre 2021.

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