Polizze “dormienti” prescritte: come chiedere i rimborsi

Fino al 10 aprile 2024 è possibile presentare una richiesta di rimborso parziale delle polizze assicurative vita dormienti prescritte.

Ti servono informazioni o assistenza? Puoi telefonarci al numero 06 948 070 41 o compilare il modulo di contatto dello sportello online.

Che cosa sono le “polizze dormienti”?

Quando si verifica l’evento assicurato - ad esempio la scadenza della polizza vita o la morte dell’assicurato - che determina il diritto dell’assicurato o della persona o persone (beneficiari) ad ottenere la liquidazione del capitale previsto dalla polizza, il titolare, se in vita, o i beneficiari devono richiedere all’impresa assicuratrice il pagamento o liquidazione delle somme assicurate, altrimenti la polizza resta "dormiente" presso la compagnia in attesa di essere liquidata.

L’impresa di assicurazione è tenuta a inviare al titolare un avviso di scadenza. Può però accadere che chi ha diritto ad ottenere il pagamento non si attivi o che per vari motivi non sia rintracciabile.

Ancora più a rischio è il caso del decesso dell’assicurato, che spesso coincide con il titolare della polizza.

Come si fa a scoprire se ho diritto alla liquidazione di una polizza dormiente? Clicca qui.

Se i beneficiari del contratto assicurativo, spesso i familiari del cliente, non sono stati informati dell’esistenza della polizza o della compagnia con la quale si è sottoscritta, può accadere che:

  • essi non si attivino per richiedere la somma assicurata, non essendo a conoscenza della polizza;
  • la compagnia non sia in grado, a meno di casi particolari, di venire a conoscenza della morte dell’assicurato e quindi non si attivi per procedere alla liquidazione.

Esiste quindi il rischio di “dormienza”, ossia che nessuno dei soggetti coinvolti si attivi per liquidare la polizza e che maturi la prescrizione al diritto al pagamento.

ATTENZIONE. Dopo dieci anni dalla scadenza della polizza o dal decesso dell’assicurato le polizze si prescrivono e non possono più essere riscosse dai beneficiari. Infatti, trascorsi dieci anni dall’evento le somme assicurate non richieste alla compagnia devono essere devolute dalle imprese assicuratrici a un apposito fondo gestito dal MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy), il “Fondo Rapporti Dormienti”, gestito dalla CONSAP e destinato a risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, e non possono più rientrare nella disponibilità dei beneficiari.

È però possibile – fino al 10 aprile 2024 – chiedere il rimborso anche delle polizze assicurative dormienti prescritte, se sussistono queste condizioni:

  1. l’evento (morte/vita dell’assicurato) o la scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato sono successivi alla data del 1° gennaio 2006;
  2. la prescrizione di tale diritto è intervenuta entro il 19 ottobre 2012;
  3. è stato espresso il rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell’intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;
  4. l’avente diritto non deve avere già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

La domanda può essere presentata esclusivamente online, attraverso il Portale Unico CONSAP, previa registrazione.

Per approfondire:

  1. Leggi l'avviso di presentazione delle domande di rimborso parziale delle "polizze dormienti"
  2. Cos’è e come funziona il Fondo Rapporti Dormienti
  3. Sito Consap sulle polizze dormienti

 

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