Garanzia beni di consumo: la giurisprudenza della Corte di Cassazione

La sentenza della Corte di Cassazione n° 3695/22 ha risposto a tre domande di forte interesse pratico sul corretto comportamento che deve tenere il consumatore in caso di problemi nella gestione del rapporto di garanzia.

1. Quale forma deve avere denuncia del difetto di conformità?

Il Codice del Consumo dice soltanto che il diritto di garanzia decade se il consumatore non comunica al venditore l’esistenza del difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta.

La sentenza n° 3695/22 viene in aiuto del consumatore perché considera valida qualunque forma implicita di denuncia del difetto, come il semplice comportamento materiale di lasciare in deposito l’autovettura guasta al venditore per la verifica del problema e l’eventuale riparazione.

Tuttavia è sempre consigliato conservare traccia della denuncia per evitare contestazioni sulla tempestività.

E’ meglio ricorrere alla lettera cartacea (raccomandata con ricevuta di ritorno) oppure telematica (PEC); una semplice e-mail di posta elettronica potrebbe non essere sufficiente, se il destinatario non fornisce un riscontro di avvenuta ricezione; rischioso è anche aderire alle formule “smart” proposte dal venditore (ad esempio, form e chat presenti sul sito internet del professionista) perché il venditore potrebbe disconoscere lo strumento e nel frattempo i giorni passano aumentando i rischi per il consumatore.

Il problema è stato superato nei contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2022, poichè il recepimento italiano della Direttiva UE n. 2019/771 ha eliminato il termine di denunzia del difetto entro due mesi dalla scoperta.

2. Quale livello di conoscenza del difetto bisogna possedere?

Nel rapporto tra venditore professionista e consumatore è forte la disparità sulla conoscenza del funzionamento “tecnico” del prodotto oggetto della compravendita.

La sentenza n° 3695/22 viene in aiuto del consumatore perché lo esonera dalla specifica prova della causa del difetto riscontrato.

Qui è utile ricordare che durante i primi sei mesi dalla consegna del bene, l’art. 132 del Codice del Consumo presume che i difetti di conformità siano esistenti alla data di consegna. Dunque il consumatore deve solo allegare la mera presenza del difetto, e spetta poi al venditore la prova contraria dell’assenza del difetto, ossia che il bene è perfettamente conforme al contratto di vendita.

Successivamente al primo semestre (ossia fino alla scadenza della garanzia legale di due anni) viene meno la suddetta presunzione. Dunque il consumatore deve fornire la prova che il difetto fosse già presente nel bene sin dall’inizio, e spetta poi al venditore la prova dell’assenza del difetto oppure che esso dipende da cause diverse o sopravvenute indipendenti dal prodotto.

Sussisteva però un dubbio interpretativo sul contenuto di questa prova, ossia se la prova si dovesse estendere alla causa “tecnica” del difetto, mettendo così in difficoltà il consumatore che molto spesso non è in grado di capire per quale motivo un bene (a maggior ragione se di contenuto tecnologico) abbia iniziato a non funzionare a dovere.

La Corte di Cassazione osserva che proprio il venditore può avvalersi più facilmente dei mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la diagnosi del problema per appurare l’esistenza del difetto.

Quindi il consumatore deve fornire soltanto la prova dell’esistenza del difetto, ma non è tenuto ad indicarne la causa precisa.

Il problema interpretativo viene mitigato nei contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2022, poichè il recepimento italiano della Direttiva UE n. 2019/771 ha raddoppiato da sei mesi ad un anno il periodo di presunzione della responsabilità del venditore.

3. Quanto deve essere grave il difetto per poter sciogliere il contratto?

Il Codice del Consumo non consente la risoluzione (ossia lo scioglimento) del contratto in presenza di qualunque difetto, ma la subordina al mancato ottenimento della riparazione o della sostituzione del bene senza spese ed entro un termine congruo (da valutare caso per caso).

La sentenza n° 3695/22 viene in aiuto del consumatore perché stabilisce che la risoluzione opera per il solo fatto che i tentativi di riparazione non hanno sortito l’effetto sperato, anche se il bene è ancora utilizzabile e residua un difetto di lieve entità.

In particolare la Corte di Cassazione considera, come valida prova della difettosità originaria del bene, la serialità delle precedenti riparazioni in garanzia che avrebbero necessitato di ulteriori interventi tecnici del valore del 10% del prezzo del bene.

Si segnala che nei contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2022, il recepimento italiano della Direttiva UE n. 2019/771 ha espressamente previsto la possibilità di risoluzione quando permanga un difetto di conformità nonostante il venditore abbia tentato di ripristinare la conformità del bene.

Se hai bisogno di informazioni o assistenza chiama il numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

 


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