Garanzie nei beni di consumo

Hai acquistato un oggetto che non funziona oppure hai scoperto che presenta caratteristiche diverse da quanto era stato promesso dal venditore?

Hai già chiesto di far valere la garanzia ma il venditore fa finta di nulla o accampa delle scuse?

Se hai bisogno di informazioni o assistenza chiama il numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

La moderna produzione di massa è molto standardizzata e sottopone i prodotti a numerosi controlli qualitativi.

Tuttavia può capitare che il singolo bene acquistato sia difforme dalle promesse del venditore, oppure viziato o addirittura non funzionante.

I diritti dell’acquirente, un tempo affidati alle scarse tutele del Codice Civile, sono stati potenziati dalle tutele speciali del diritto comunitario confluite nel Codice del Consumo.

Ulteriori diritti sono stati introdotti dal 1° gennaio 2022 grazie al recepimento della Direttiva UE n. 2019/771.

Occorre quindi suddividere l’ambito di tutela a seconda che gli acquisti siano avvenuti

ATTENZIONE

Per quanto i diritti del consumatore siano molto estesi, ciò non significa che il consumatore abbia sempre ragione, perché la normativa comunitaria opera varie forme di bilanciamento tra la sua posizione e quella del venditore.

Stante la complessità della normativa è consigliabile rivolgersi ad un esperto legale per verificare l’effettiva sussistenza del diritto e l’assenza di ipotesi derogatorie alla disciplina.

Tuttavia, in caso di dubbio, deve essere data prevalenza alla debolezza conoscitiva del consumatore, come ha affermato la recente sentenza della Corte di Cassazione n° 3695/22 che ha fornito indicazioni molto utili per il corretto comportamento del consumatore (per approfondimenti clicca qui).

Esistono anche varie situazioni border line che possono trarre in inganno sul contenuto effettivo della garanzia: vediamo i casi più ricorrenti nell’apposita FAQ - Garanzie prodotti

In ogni caso è essenziale muoversi velocemente!

La garanzia europea decade se la denunzia del difetto di conformità non viene comunicata al venditore entro sessanta giorni dalla scoperta, e comunque il consumatore deve far valere il proprio diritto entro due anni dalla consegna del bene.

È sempre buona norma comunicare con il venditore attraverso strumenti “tracciati” (lettere raccomandate, PEC, posta elettronica) per evitare successive contestazioni di tardività.

La comunicazione formale è particolarmente importante dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 18672/19 che ha conferito alla diffida stragiudiziale di c.d. “messa in mora” il valore interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia.

Nei casi più complessi può essere anche necessario il supporto di un perito tecnico, il cui costo va normalmente anticipato dal consumatore.

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