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Il Movimento Consumatori ha avviato un’azione collettiva inibitoria ai sensi degli artt. 140 ter e ss. del Codice del Consumo contro Banco BPM (di seguito anche “la Banca”), che inserisce ed applica, nei propri contratti con i consumatori, clausole vessatorie e illegittime, di cui l’associazione chiede venga dichiarata la nullità.
Le clausole contestate, contenute nei contratti di fideiussioni omnibus e specifiche adottate dalla Banca, sono la cd. Clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, Clausola di deroga all’art. 1957 c.c., Clausola che deroga alla responsabilità sussidiaria dei coniugi, Clausola di deroga alla parziarietà delle obbligazioni ereditarie, Clausola sull’imputazione dei pagamenti, Clausola di sopravvivenza, Clausola di reviviscenza, Limitazione delle eccezioni relative al recesso della banca dal rapporto garantito, La clausola di deroga al foro del consumatore, Clausola di deroga alle eccezioni di cui all’art. 1955 c.c., Clausola che esclude la vessatorietà solo nel caso di fideiussioni a vantaggio di consumatori.
Alcune clausole sono inoltre riproduttive del cd. "schema ABI", testo predisposto nel 2002 in contrasto con l'art. 2 l. 287/90 che vieta le intese che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza.
L’associazione ha depositato il ricorso ex art. 281-sexiesdecies dinnanzi al Tribunale di Milano (RG 264/2026). Si attende la fissazione dell’udienza.
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