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Il Movimento Consumatori ha avviato un’azione collettiva inibitoria ai sensi degli artt. 140 ter e ss. del Codice del Consumo contro Banca Popolare del Lazio (di seguito anche “la Banca”), che inserisce ed applica, nei propri contratti con i consumatori, clausole vessatorie e illegittime, di cui l’associazione chiede venga dichiarata la nullità.
Le clausole contestate, contenute nei contratti di fideiussioni omnibus e specifiche adottate dalla Banca, sono le cd. clausola di sopravvivenza, clausola di deroga alla parziarietà delle obbligazioni ereditarie, clausola che posticipa gli effetti del recesso della Banca, clausola di deroga all’art. 1957 c.c., clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, clausola di imputazione dei pagamenti, clausola di reviviscenza, clausola di limitazione delle eccezioni relative al recesso della banca dal rapporto garantito, clausola di deroga al regime patrimoniale tra coniugi e clausola di deroga del foro esclusivo del consumatore.
Alcune clausole sono inoltre riproduttive del cd. "schema ABI", testo predisposto nel 2002 in contrasto con l'art. 2 l. 287/90 che vieta le intese che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza.
L’associazione ha depositato il ricorso ex art. 281-sexiesdecies dinnanzi al Tribunale di Roma (Sez. Impresa, RG. n. 57176/2025). La prossima udienza è fissata il 27 marzo 2026.
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