Disservizi traghetti e crociere

Il traghetto è arrivato in ritardo? Il viaggio si è trasformato in un’odissea? In crociera non ti sono stati offerti i servizi che ti aspettavi?

Per informazioni e assistenza chiama lo Sportello Consumatori MC 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

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In caso di DISSERVIZI IN CROCIERA approfondisci i diritti del consumatore in caso di acquisto di pacchetti turistici e danno da vacanza rovinata

VIAGGI IN TRAGHETTO

Approfondisci i tuoi diritti in caso di CANCELLAZIONI E RITARDI DI TRAGHETTI per quanto riguarda:

  1. INFORMAZIONI
  2. DIRITTI
  3. RECLAMI
  4. RISARCIMENTO DANNI

a. INFORMAZIONI

In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile.

Se i passeggeri a causa di una cancellazione o di un ritardo, perdono un servizio in coincidenza, il vettore e, se opportuno, l’operatore del terminale è tenuto ad informare i passeggeri di servizi alternativi, compiendo sforzi ragionevoli.

b. DIRITTI

  • assistenza adeguata: in caso di cancellazione o di un ritardo superiore a 90 minuti di un servizio passeggeri o di una crociera: somministrazione gratuita di pasti e bevande in misura adeguata al tempo di attesa, se disponibili o facilmente reperibili dal vettore;
  • sistemazione a bordo o a terra: nel caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto. Il vettore, inoltre, è tenuto ad assicurare gratuitamente il trasporto tra il terminale di imbarco e il luogo della sistemazione, oltre alla somministrazione di pasti e bevande;
  • trasporto alternativo verso la destinazione finale: non appena possibile e senza alcun supplemento o il rimborso del prezzo del biglietto e, nei casi in cui sia opportuno, il ritorno al punto di partenza iniziale appena possibile;
  • rimborso del prezzo integrale del biglietto: per la parte o le parti non effettuate, o per le parti effettuate se non più utili allo scopo originario del viaggio, viene eseguito entro 7 giorni in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, versamento o assegno bancario. 

Il rimborso integrale del biglietto può avvenire sotto forma di buono e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto, purché le condizioni siano flessibili, per quanto riguarda il periodo di validità e per la destinazione. SOLO CON IL CONSENSO DEL PASSEGGERO

Quali diritti sono riconosciuti al passeggero marittimo in caso di ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto?

Il passeggero marittimo ha diritto ad una compensazione pecuniaria pari al 25% del prezzo del biglietto nel caso di un ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto di:

  • un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore
  • due ore in un servizio regolare di più di quattro ore e meno di otto ore
  • tre ore in un servizio regolare di più di otto ore e meno di ventiquattro ore
  • sei ore in un servizio regolare di durata superiore a ventiquattro ore.

Se il ritardo supera il doppio delle ore delle ipotesi precedenti, il passeggero marittimo ha diritto ad una compensazione economica pari al 50% del prezzo del biglietto.

La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda e può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione, o in denaro a richiesta del passeggero.

c. RECLAMI

Il passeggero marittimo deve inoltrare un reclamo al vettore o all’operatore del terminale, entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio.

ATTENZIONE: se la risposta al reclamo non è soddisfacente o ritieni che siano stati violati i tuoi diritti, puoi presentare un reclamo all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Per approfondire, clicca qui.

d. RISARCIMENTO DANNI

I passeggeri possono esercitare azione legale di risarcimento dei danni subiti per il ritardo o la cancellazione del viaggio.

Per approfondire consulta la normativa europea: Regolamento (UE) 1177/2010 

 

 


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