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Le tutele in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore dei pacchetti turistici sono previste dal Codice del turismo (d.lgs. 79/2011), come modificato dal D.Lgs. 62/2018 che ha recepito la Direttiva (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati.
Gli articoli 47-49 del Codice del Turismo prevedono un “sistema di garanzia”:
(i) se l’organizzatore diventa insolvente prima della partenza, il viaggiatore ha diritto: al rimborso integrale delle somme pagate per il pacchetto turistico; al rimborso senza ritardi ingiustificati tramite il sistema di garanzia predisposto dall’organizzatore
(ii) se l’insolvenza avviene durante il viaggio, il sistema di garanzia deve assicurare: il rimpatrio del viaggiatore se il pacchetto include il trasporto; la copertura dei costi necessari per il rientro. Il rimpatrio deve avvenire senza costi aggiuntivi per il viaggiatore
(iii) quando l’insolvenza si verifica mentre il viaggio è in corso, la garanzia deve assicurare anche: il pagamento dei servizi turistici già iniziati ma non ancora pagati; l’eventuale prosecuzione del viaggio o sistemazione alternativa fino al rimpatrio.
Gli operatori turistici devono disporre di una protezione contro l’insolvenza, che può consistere in:
• polizza assicurativa (v. art. 47)
• fideiussione bancaria
• adesione a fondi di garanzia privati o consortili.
L’obiettivo è garantire che le somme per i rimborsi e il rimpatrio siano sempre disponibili.
Prima delle modifiche introdotte nel Codice del Turismo esisteva un fondo di garanzia gestito dal Ministero del Turismo che interveniva quando l’organizzatore non era in grado di adempiere ai propri obblighi. Per approfondire, clicca qui.
Dal 2016 il sistema è stato privatizzato, e oggi la garanzia contro l’insolvenza è fornita direttamente dagli operatori turistici tramite assicurazioni o fondi privati.
Per informazioni e assistenza chiama lo Sportello Consumatori MC al numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.
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