Fatturazione a 28 giorni

Sei stato cliente per servizi di telefonia fissa (voce e/o traffico dati)? Potresti aver diritto al rimborso di una parte delle fatture pagate al tuo operatore nel biennio 2016-2018.

Per sapere se hai diritto e come accedere al rimborso puoi telefonarci al numero 06 948 070 41 o compilare il modulo di contatto dello sportello online. 

Ecco alcune indicazioni per saperne di più:

1) Per quali servizi sono previsti i rimborsi e per quale periodo?

I rimborsi riguardano i contratti di telefonia fissa ed offerte convergenti (INTERNET +TV+ telefono) e il periodo va dal 23 giugno 2017 fino ad inizio aprile 2018.

2) Chi ha diritto al rimborso e con quali compagnie?

Ogni utente che nel periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018 abbia ricevuto fatture per servizi di telefonia fissa a 28 giorni da parte di tutti i principali operatori (Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb).

3) Perché si ha diritto ad un rimborso?

La fatturazione a 28 giorni per i servizi di telefonia fissa era illegittima in quanto contraria all’espresso divieto sancito dall’AGCOM (Delibera n. 121/17/CONS) confermato dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato (TAR Lazio 22/03/2018 - TAR Lazio 04/05/2018 - Consiglio di Stato 04/02/2020 - Consiglio di Stato 07/02/2020 - Consiglio di Stato 24/02/2020) e, infine, recepito dal nostro legislatore (Legge n. 172/2017), che ha imposto alle Compagnie telefoniche di adeguarsi entro il 5 aprile 2018.

4) Chi ha riconosciuto il diritto al rimborso?

Con la Delibera n. 269/18/CONS l’AGCOM  ha imposto alle compagnie telefoniche di posticipare le fatture per un numero di giorni pari a quelli ‘erosi’ dalla fatturazione a 28 giorni, come da seguente tabella:

Luglio 2017 3
Agosto 2017 3
Settembre 2017 2
Ottobre 2017 3
Novembre 2017 2
Dicembre 2017 3
Gennaio 2018 3
Febbraio 2018 -
Marzo 2018 3

TOTALE                                         22

Il cliente che abbia ricevuto fatture per i servizi telefonici a 28 giorni per tutto il periodo ha quindi diritto, secondo le delibere Agcom, ad ottenere la posticipazione delle proprie fatture di 22 giorni.

 5) Entro quando dovrà essere disposto il rimborso?
Inizialmente entro il 31 dicembre 2018. Successivamente all’impugnazione della Delibera n. 269/18/CONS, prima al TAR Lazio, poi al Consiglio di Stato, le Compagnie avevano ottenuto di sospendere l’efficacia di tale obbligo. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione 12 novembre 2021, n. 33848, la Delibera in questioni è definitiva e dunque gli Operatori dovrebbero accreditare queste somme in automatico ai propri clienti. Già nelle more dei vari giudizi amministrativi, però, alcune Compagnie hanno invitato i propri clienti a formulare domanda di rimborso in alternativa a eventuali forme di compensazione di tipo commerciale (fruizione di servizi diversi  a condizioni agevolate o gratuitamente)

 6) Quali diritti hanno coloro che non siano più clienti delle compagnie?
Secondo quanto previsto dall’AGCOM,  gli operatori debbono stornare i c.d. giorni erosi  solo coloro che risultano clienti dell’operatore al 5 aprile 2018; mentre per i clienti receduti - cioè quanti, durante il periodo compreso fra il 23 giugno 2017 e l’aprile 2018, abbiano receduto o dato disdetta al proprio contratto – le Compagnie debbono indennizzare con storno diretto in fattura dei corrispettivi pagati per i giorni di servizio non fruiti. 

ATTENZIONE

Con due sentenze ‘gemelle’ emesse a luglio e ottobre 2021 (sentenza n. 6327/2021 e sentenza n. 8267/2021) il Tribunale di Milano ha accolto le azioni inibitorie collettive avviate da Movimento Consumatori in base all’art. 140 del Codice del Consumo, condannando le due Compagnie, tra l’altro, ad accogliere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle singole richieste, le domande di restituzione dei corrispettivi di telefonia fissa pagati dai consumatori in applicazione della fatturazione a 28 giorni, estendendo però il rimborso relativamente ai giorni erosi  anche antecedenti il 23 giugno 2017, data di entrata in vigore della Delibera AGCOM n. 121. 

Questo significa che i clienti di WindTre e Telecom possono chiedere il rimborso anche di quanto pagato per la fruizione dei servizi di telefonia fissa e convergenti (TV+TELEFONO+INTERNET) anche nel periodo ricompreso tra il 1° giugno 2016 e il 23 giugno 2017 (abbonati WindTre) o tra il 1° aprile e il 23 giugno 2017 (abbonati Telecom) ed anche se nel frattempo abbiano esercitato il diritto di recesso o disdetta dal contratto.

I due operatori hanno appellato le due sentenze del Tribunale di Milano. Ciò tuttavia non impedisce ai consumatori interessati di richiedere il rimborso anche per questo ulteriore periodo, anche la fine di manifestare il proprio interesse ad una eventuale class action o semplicemente  interrompere la prescrizione del loro diritto. 

 

 


Stampa