Piano di ristrutturazione dei debiti

Questa procedura di ristrutturazione dei debiti è riservata al solo consumatore che si trovi in situazioni di sovraindebitamento. Non possono quindi accedervi le piccole imprese, i professionisti e gli altri imprenditori esonerati dal fallimento, che possono utilizzare le altre due procedure (proposta di concordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitato).

La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. Nella proposta di piano si devono indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti può riguardare sia i tempi di pagamento (è possibile anche la cessione di crediti futuri) sia l’ammontare del debito (in ogni caso deve essere assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili). Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano di ristrutturazione, la proposta può essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.

Non è necessario l’assenso dei creditori: il piano può quindi essere vincolante anche contro la loro volontà. Per questa ragione il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è soggetto al vaglio del giudice, che deve omologarlo, verificando che la proposta non sia più svantaggiosa rispetto alla liquidazione controllata del sovraindebitato per i creditori privilegiati o per quelli che presentino opposizione.

L’OCC, nella relazione al tribunale, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (non meno dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare). Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Il piano è vincolante anche per l’amministrazione finanziaria (e quindi per tutti i tributi ed i crediti fiscali) qualora sia più conveniente rispetto alla liquidazione (cram down fiscale).

Il piano di ristrutturazione dei debiti può prevedere che il debitore conservi la propria casa di abitazione, continuando a pagare regolarmente le rate del mutuo solo se i pagamenti siano stati regolari fino al deposito della domanda o se il tribunale autorizzi il debitore a pagare le eventuali rate e interessi arretrati. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.

La legge prevede alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti. Può beneficiare del piano il debitore che non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte; inoltre non deve aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (requisito della meritevolezza).

E’ possibile attivare una procedura familiare (art. 66 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), nel caso in cui i soggetti sovraindebitati siano conviventi o quando il debito abbia origine comune (possono pertanto accedervi anche i garanti).

La procedura si articola in quattro fasi:

  • la predisposizione del piano di ristrutturazione, che contiene la proposta che indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento; la proposta viene redatta dal consumatore e dai suoi professionisti, con il coinvolgimento dell’Organismo di Composizione della Crisi che nomina un gestore della crisi che redige una relazione da allegare alla proposta di piano;
  • il deposito della domanda con allegata la proposta e la relazione redatta dal gestore della crisi presso il tribunale del luogo di residenza del soggetto sovraindebitato;
  • la valutazione del tribunale che deve prima vagliare l’ammissibilità del piano e successivamente omologarlo;
  • l’esecuzione del piano: il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano di ristrutturazione omologato; l’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario.

Alla regolare esecuzione del piano omologato consegue automaticamente l’esdebitazione per tutti i debiti residui relativi a crediti sorti anteriormente alla proposizione del piano ed insoddisfatti integralmente o parzialmente.

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