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La quota sanitaria del ricovero in RSA di un malato non autosufficiente è un diritto da garantire
Per le persone malate non autosufficienti ricoverate in Residenza sanitaria assistenziale (RSA), la copertura sanitaria del 50% del costo totale della retta è prevista dai Livelli essenziali di assistenza e scritta nero su bianco all’articolo 30 del Dpcm 12 gennaio 2017. Non è un contributo sociale concesso in base al reddito o alla situazione familiare, ma una copertura fissa di costi, esattamente come avviene per altri servizi sanitari, come il ricovero ospedaliero o per riabilitazione, entrambi coperti al 100% dal Servizio sanitario, senza vincoli con la condizione sociale o economica del paziente
Il principio della quota sanitaria (50%) a carico del Servizio sanitario si inserisce nel quadro delineato dalla legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. L’articolo 2 prevede che il Servizio sanitario nazionale assicuri la diagnosi e la cura delle malattie, indipendentemente dalle loro cause e dalla loro durata, e tuteli la salute degli anziani anche per prevenire e rimuovere le condizioni di emarginazione.
L’articolo 1 sancisce inoltre l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso alle prestazioni sanitarie, senza distinzioni legate alle condizioni individuali o sociali. L’articolo 21 dello stesso DPCM del 2017 prevede che sia titolarità del Servizio sanitario l’attivazione di percorsi assistenziali integrati, con accesso ai servizi, presa in carico della persona e valutazione multidimensionale dei bisogni clinici, funzionali e sociali. Il progetto assistenziale deve rispondere alle necessità concrete del malato, coordinando le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali.
In RSA si garantisce un’assistenza continuativa. C’è un elemento che non può essere ignorato: la RSA, Residenza sanitaria assistenziale, è una struttura destinata a persone che, per le loro condizioni di non autosufficienza, necessitano di assistenza residenziale e di prestazioni sanitarie e tutelari continuative, non più assicurabili adeguatamente a domicilio.
L’assistenza comprende, secondo i bisogni individuali, prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e tutelari, oltre al mantenimento funzionale e alla continuità assistenziale. Sono proprio le tipologie di intervento descritte dall’articolo 30 per i trattamenti di lungoassistenza.
La distinzione tra diversi livelli di intensità delle cure non deve essere confusa con quella tra persone che hanno diritto alla copertura sanitaria e persone che ne sarebbero prive. Quando il ricovero in RSA risponde a un bisogno di lungoassistenza riconducibile ai LEA, la copertura del 50% non può essere trattata come un contributo facoltativo, subordinato alla disponibilità di bilancio o alla condizione economica del malato.
La valutazione multidimensionale serve a individuare i bisogni del singolo malato e a definire il percorso assistenziale appropriato. Non deve trasformarsi - anche se in molti casi, a livello regionale, purtroppo è così - in uno strumento per negare l’intervento del Servizio sanitario e trasferire sulla famiglia una quota di spesa sanitaria che la norma pone a carico del servizio pubblico.
Il problema di rendere effettivo il diritto
Quando dal piano delle norme di carattere generale, si scende a quelle applicative, purtroppo la distanza tra il principio nazionale e la sua applicazione si fa concreta. Le procedure regionali di valutazione e le liste d’attesa possono lasciare le famiglie a sostenere per mesi, o anche più a lungo, l’intera retta privata per malati non autosufficienti ricoverati, senza la copertura sanitaria attesa.
L’assenza della quota sanitaria rappresenta per molte famiglie un peso economico enorme. Un anno senza copertura può comportare una spesa di decine di migliaia di euro a carico della persona e dei familiari, compresa la componente sanitaria che dovrebbe essere sostenuta dal Servizio sanitario quando ricorrono le condizioni previste dai Lea.
MC ha lanciato la campagna Paga la quota giusta proprio per intervenire in questi casi in cui le aziende sanitarie negano il diritto esigibile alla prestazione di cura. PER APPROFONDIRE ⇒ CLICCA QUI.
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