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La normativa sulla cd “prescrizione breve” nei settori energia elettrica gas ed idrico prevista dalla legge 205/2017 e modificata dalla legge 160/2019 si arricchisce di un nuovo intervento regolatorio necessario a seguito dell’annullamento della delibera 184/2020/R/COM per i settori energia elettrica e gas e della delibera 186/2020/R/IDR per il settore idrico, previste nelle sentenze del Tar Lombardia n. 1442, 1443 e 1448 del 14 giugno 2021.
Con le delibere 603/2021/R/COM e 610/2021/R/idr l’Arera ha stabilito in capo al distributore/venditore/gestore il potere di proposizione di un’azione di “paralizzazione” dell’eccezione di prescrizione concessa in capo all’utente richiamando la casistica prevista dall’art.2941 capo 8 (“La prescrizione rimane sospesa: ….omissis…… 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto).
In particolare nella delibera 603, il regolatore tra gli “Obblighi del venditore in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione” (art.4) richiama i casi previsti dagli artt.2935 e 2941 e dichiara che il venditore può paralizzare la prescrizione riportando “la motivazione che ha determinato la comunicazione di presunta responsabilità del cliente nella fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni in applicazione della disciplina primaria e generale di riferimento, come comunicata dal distributore ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 5” rimandando all’art.2941 comma 8 sopra richiamato.
L’art.5 diviene quindi il punto di snodo di tutto l’intervento regolatorio richiamato, dove si stabilisce che vi è una diversa modalità di rilevazione delle cause ostative alla maturazione della prescrizione da parte del distributore nei confronti del venditore da riportare all’utente finale richiamando quanto previsto nell’art.2941 capo 8 circa la violazione da parte del debitore con azioni o omissioni dolose, atte ad impedire la tutela del credito da parte del creditore e ciò in stretta connessione con quanto stabilito nelle sentenze sanzionatorie dell’AGCM (link all’articolo “gli interventi AGCM prescrizione breve”).
L’intervento del regolatore resta molto generico e lascia al distributore/venditore la definizione concreta delle cause ostative e paralizzanti l’applicazione dell’eccezione della prescrizione breve da parte dell’utente creando, come già esposto da Movimento Consumatori nei documenti di consultazione presentati nelle competenti sedi regolatorie, un possibile contenzioso sulle cause paralizzanti la prescrizione lasciando la risoluzione delle controversie alla giustizia ordinaria dando così ulteriori elementi di contrasto tra consumatore e fornitore e ciò vanificando gli sforzi legislativi di chiarezza sui termini di applicazione della prescrizione breve.
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