Morosità servizio idrico

Ti è arrivata una richiesta di pagamento di bollette dell'acqua che non hai pagato?

Vuoi approfondire con noi se la richiesta di pagamento è corretta?

Se hai bisogno di informazioni o assistenza puoi telefonarci allo 06 948 070 41 o compilare il modulo di contatto dello sportello online.

In caso di consumi anomali dell'acqua per perdite occulte, per approfondire, clicca qui.

C'è una morosità/ritardo nel pagamento della bolletta dell'acqua?

Se la bolletta viene pagata in ritardo il gestore può chiedere all'utente di pagare, oltre a quanto dovuto per il debito scaduto:

  • gli interessi di mora, pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 3,5% e calcolati a partire dal giorno di scadenza della bolletta
  • il costo di spedizione del sollecito bonario e della messa in mora
  • i costi di sospensione/disattivazione
  • i costi di riattivazione della fornitura.

Rispetto a questi ultimi, la regolazione Arera stabilisce che “se il debito è superiore al triplo dell'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia agevolata (ossia il quantitativo essenziale di acqua necessario a soddisfare i bisogni fondamentali almeno 50 litri/abitante/giorno, che corrispondono a 18,25 mc/abitante/anno), oppure se l'utente è già stato costituito in mora nei 18 mesi precedenti, o se nei due anni precedenti non ha onorato pagamenti dovuti per una precedente morosità, il gestore può chiedere anche i costi sostenuti per l'intervento di limitazione della fornitura, incluso il costo del limitatore, qualora tale intervento risulti tecnicamente fattibile”.

Agli utenti con uso domestico residente titolari di bonus acqua e alle utenze con "uso pubblico non disalimentabile", il gestore può chiedere solo gli interessi di mora e il costo di spedizione del sollecito bonario e della messa in mora.

NOTA BENE

per non incorrere in richieste di pagamenti maggiorati o essere sottoposti alle procedure di limitazione o di sospensione della fornitura è opportuno monitorare le scadenze periodiche di fatturazione previste in bolletta.

Nel caso di mancato recapito della fattura è possibile segnalare il disservizio al proprio gestore che dovrà provvedere a fornire indicazioni utili al corretto pagamento.

Il pagamento della fattura può essere effettuato senza alcun aggravio di spesa entro il decimo giorno successivo alla scadenza fissata in bolletta.

 

Anche le procedure di sollecito bonario e di costituzione in mora seguono regole precise stabilite dall’Arera come ad esempio il termine minimo di 40 giorni che deve intercorrere tra la consegna della raccomandata AR di sollecito bonario e le eventuali azioni di riduzione o interruzione della fornitura.

Per approfondire leggi:

il testo integrato sulla morosità nel settore idrico REMSI delibera 311/2020/R/IDR


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