Autolettura consumi

Autolettura del misuratore energia elettrica

Il venditore, per tutti i punti del settore elettrico trattati monorari, ha l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell'autolettura comunicata dal cliente all'interno di una finestra temporale indicata in fattura.
Il venditore deve altresì comunicare al cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento dell'acquisizione del dato o, qualora non sia possibile una risposta immediata, entro i 4 giorni lavorativi successi.
Il dato di autolettura sarà preso in carico dal venditore a meno che non risulti palesemente errato (in quanto di almeno un ordine di grandezza diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile) e trasmesso all'impresa di distribuzione entro 4 giorni lavorativi.
Il venditore è tenuto ad informare almeno una volta l'anno, ciascun cliente finale, della possibilità di comunicare l'autolettura.

Autolettura del misuratore gas

Il venditore, per tutti i punti del settore gas con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, ha l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell'autolettura comunicata dal cliente all'interno di una finestra temporale indicata in fattura.
Il venditore deve altresì comunicare al cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento dell'acquisizione del dato o, qualora non sia possibile una risposta immediata, entro i 4 giorni lavorativi successi.
Il dato di autolettura sarà preso in carico dal venditore a meno che non risulti palesemente errato (in quanto di almeno un ordine di grandezza diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile) e trasmesso all'impresa di distribuzione entro 4 giorni lavorativi.
Il venditore è tenuto ad informare almeno una volta l'anno, ciascun cliente finale, della possibilità di comunicare l'autolettura.


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