La Consob, autorità di vigilanza in ambito di intermediazione finanziaria, nel 2016 ha istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (o ACF).
È una forma di ADR (“Alternative Dispute Resolution”) che, grazie alla decisione di un arbitro, consente la risoluzione delle controversie tra risparmiatori e intermediari bancari, in caso di violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare nella prestazione dei servizi di investimento, previsti dal Testo Unico Finanziario (TUF) e dai Regolamenti Consob attuativi, tra cui il Reg. Consob 16190/2007 e il Reg. Consob 20307/2018, attualmente vigente.
Movimento Consumatori, come le altre associazioni dei consumatori, può assistere il consumatore che voglia presentare un ricorso.
Chi può accedere alla procedura ACF?
Possono rivolgersi all’ACF i risparmiatori, non solo persone fisiche o consumatori, ma anche imprese, società o altri enti, che non sono qualificabili come clienti professionali o qualificati (ad esempio banche, compagnie di assicurazioni, imprese di grandi dimensioni).
Quali sono le principali caratteristiche del procedimento ACF?
è gratuito
non ci sono rischi di “soccombenza”, ovvero in caso di esito negativo non è prevista una condanna al rimborso delle spese legali alla controparte
il ricorso all’ACF è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario e sostituisce la mediazione, obbligatoria in materia di intermediazione finanziaria.
Quali sono i requisiti per presentare un ricorso?
non superare il limite di valore, pari ad euro 500.000
aver inviato un reclamo alla banca e che siano trascorsi almeno 60 giorni o la risposta sia negativa
l’oggetto del ricorso deve riguardare servizi di investimento (es. acquisti di azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento).
L’ACF, dopo una verifica sull’ammissibilità, trasmette il ricorso alla banca
la Banca ha 30 giorni per presentare le proprie repliche
il ricorrente nei 15 giorni successivi può controreplicare
la Banca ha ulteriori 15 giorni per ulteriori controrepliche
una volta completato il fascicolo, l’ACF emette la Decisione
ATTENZIONE
a seguito della decisione dell’ACF l’investitore, non soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
il ricorso deve essere presentato entro 1 anno dal reclamo
la decisione non costituisce un titolo esecutivo. Se l’intermediario non adempie, è tenuto a pubblicare la decisione sul proprio sito internet e sul sito dell’ACF è pubblicata e aggiornata la lista degli intermediari inadempienti
se la questione è relativa a questioni bancarie ma non a servizi di investimento, è necessario rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, istituito dalla Banca d’Italia.