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Causa MC/CR Asti - Comunicazione ex Art. 140-undecies Cod. Cons.

Nel mese di novembre 2024, Movimento Consumatori ha avviato avanti il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa, un’azione rappresentativa ex art. 140-ter e ss. Cod. Cons., al fine di ottenere l’inibitoria delle clausole in calce indicate, inserite nei testi di fideiussione (taluni dei quali peraltro non più) utilizzati da Cassa di Risparmio d’Asti nei rapporti con i consumatori. 
L’Associazione comunica che l’azione rappresentativa è stata definita con l’abbandono del giudizio a seguito, tra l’altro, dell’impegno della Banca a (i) prevedere nei testi delle fideiussioni che saranno rilasciate da consumatori a partire dal [tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo] che le clausole oggetto della richiesta di inibitoria non trovino applicazione; e (ii) non avvalersi di tali clausole in caso di escussione delle fideiussioni già rilasciate in passato o che saranno rilasciate sino al [tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo] da consumatori. 
Di seguito si riporta il testo delle clausole oggetto degli impegni assunti dalla Banca: 
“il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in adempimento di obbligazioni garantite o che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”; 
“le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori e aventi causa del fideiussore”; 
“il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Cassa di Risparmio di Asti S.p.a. con lettera raccomandata. La dichiarazione è efficace nei confronti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.a. quando la lettera giunga nei suoi uffici e sia trascorso il termine di 15 giorni per provvedere il Fideiussore risponde oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Cassa di Risparmio di Asti S.p.a abbia preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza delle obbligazioni garantite”; “Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Cassa di Risparmio di Asti S.p.a abbia potuto a sua volta recedere dai suddetti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni (…)”; “nel caso in cui l’operazione garantita sia a tempo indeterminato il fideiussore può recedere alla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata indirizzata alla direzione della filiale della banca destinataria del presente atto. La dichiarazione di recesso avrà efficacia decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della predetta raccomandata. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore nascenti dal rapporto garantito esistenti alla data in cui il recesso avrà acquistato efficacia, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza del predetto rapporto”; 
“I diritti derivanti alla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro garante entro i termini dall’art. 1957 c.c. che s’intende derogato”; 
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”; “Quanto previsto dal comma 1 (pagamento “a semplice richiesta scritta”) non si applica alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore a favore di un soggetto che rivesta la medesima qualità”; “Il fideiussore nella sua qualità di coobbligato solidale è tenuto a pagare senza indugio alla banca che ne faccia richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; 
“Il fideiussore riconosce all’Azienda di credito il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore devono imputarsi i pagamenti da lui fatti”; 
“Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l’obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca”; 
“Nessuna eccezione può essere opposta dal Fideiussore riguardo al momento in cui la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”; 
“Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, la Cassa dir Risparmio di Asti S.p.A. è espressamente autorizzata, in deroga all’art. 190 cod. civ. ad agire in via principale anziché sussidiaria e per l’intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi”; 
“Le contestazioni del fideiussore non sono ammesse per quelle posizioni che il debitore principale abbia già approvato ai sensi dell’art. 119 comma 2° d.lgs. n. 385 o in altra forma”; 
“[…] in caso di assoggettamento a procedura concorsuale di un coobbligato solidale, resta convenuto che anche nei confronti di obbligati non assoggettati a procedura concorsuale il diritto di regresso e surroga spettante al fideiussore nei confronti del debitore principale di coobbligati e garanti ancorché fideiussori, sia postergato nei confronti della banca finché il credito della banca verso il debitore principale non sia stato interamente estinto. La postergazione viene regolata come segue: A) Il fideiussore non può ricevere pagamenti da obbligati in virtù del suo diritto di regresso o surroga senza informare preventivamente la banca ed è tenuto a far effettuare tali pagamenti alla banca sino all’integrale soddisfacimento del residuo credito verso il debitore principale; B) il fideiussore non può recedere coattivamente contro obbligati in virtù del suo diritto di regresso o surroga senza informarne preventivamente la banca e comunque riconosce sin da ora alla banca il diritto di farsi assegnare eventuali importi a lui spettanti sino all’integrale soddisfacimento del residuo credito della banca verso il debitore principale”

 

 

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