Image of the Movimento Cosumatori Logo

Sede nazionale

Via Piemonte 39/A 00187 Roma

Sportello Consumatori

Banche

Clausole fideiussioni - comunicato

Movimento Consumatori comunica che Banca Popolare del Lazio, nell’ottica di rafforzare ulteriormente la tutela del consumatore, si è determinata in accordo con Movimento Consumatori ad implementare il progetto di modifica delle norme contrattuali applicabili nei rapporti con i fideiussori che rivestano la qualità di consumatore. 
In particolare, si segnala che non troveranno applicazione da parte della Banca, salvo il caso di una specifica trattativa individuale ai sensi dell’art. 34 del Codice del Consumo le seguenti clausole, ove presenti nei contratti di fideiussioni omnibus e specifiche:

(i) “il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in adempimento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo, rinunciando all’eventuale eccezione di estinzione della garanzia”;
(ii) “Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori”;
(iii) “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro garante entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c. che si intende derogato”;
(iv) “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”;
(v) “Il fideiussore riconosce alla banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti” ;
(vi) “Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l’obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate”;
(vii) “Nessuna eccezione può essere opposta dal Fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”;
(viii) “Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, la banca è espressamente autorizzata, in deroga all’art. 190 cod. civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l’intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi” ;
(ix) “Per qualunque controversia sarà competente il Foro di Velletri”.

 

Condividi su
Image of the Movimento Conumatori Logo

Contattaci

Movimento Consumatori APS

Sede nazionale
Via Piemonte 39/A
00187 Roma

Sportello Consumatori

Seguici

I nostri canali social

© 2026 Movimento Consumatori APS