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Usura nei contratti di finanziamento collegati all’acquisto di autoveicoli

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Alcune recenti decisioni del tribunale di Torino e della Corte d’Appello di Torino confermano che i costi delle polizze assicurative connesse al credito devono essere inclusi nel calcolo del TEG quando risultano “funzionalmente collegate” alla concessione del finanziamento.
Le pronunce si inseriscono nel solco della giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. es. Cass. 8806/2027, Cass. 22458/2018, Cass. n. 3025/2022), secondo cui, ai fini della verifica dell’usurarietà di un contratto di finanziamento, rilevano tutti i costi sostenuti dal cliente “in connessione con l’erogazione del credito”, a prescindere dalla qualificazione formale delle polizze come facoltative.

Le decisioni torinesi richiamano costantemente l’orientamento della Suprema Corte secondo cui:
•    ai fini dell’art. 644 c.p. (c. 4° “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”) devono essere considerate tutte le remunerazioni collegate al credito;
•    le spese assicurative vanno incluse nel TEG quando siano funzionalmente collegate al finanziamento;
•    il collegamento è presunto in presenza di contestualità tra stipula della polizza e concessione del credito.

Particolare rilievo assume inoltre il principio di “onnicomprensività” del costo del credito: il finanziatore non può sottrarre componenti economiche rilevanti dal calcolo del TEG mediante la semplice qualificazione formale di servizi come “facoltativi”.

Di seguito alcune delle decisioni più significative sul tema.
Tribunale di Torino, 13 maggio 2024: tutte le polizze entrano nel TEG
La decisione riguarda un finanziamento auto stipulato nel 2013 con CA Auto Bank (già FCA Bank), accompagnato da diverse polizze assicurative: vita, furto, incendio, collisione, eventi naturali, cristalli e marchiatura vetri.
Secondo il ricalcolo effettuato includendo i costi delle polizze, il TEG risultava pari al 24,31%, superiore al tasso soglia antiusura del 16,45%.
Il tribunale ha respinto la tesi della banca secondo cui i costi assicurativi non dovessero essere inclusi nel calcolo perché le polizze erano formalmente facoltative. Secondo il giudice, infatti, la mera etichetta di “polizza facoltativa” non è decisiva: occorre verificare se la sottoscrizione della copertura sia stata, in concreto, necessaria per ottenere il credito alle condizioni offerte.
Nel caso concreto:
•    le polizze erano state stipulate contestualmente al finanziamento;
•    alcune coperture erano direttamente collegate alla durata del prestito;
•    il contratto prevedeva specifici obblighi assicurativi;
•    le coperture risultavano funzionali anche alla tutela del creditore.
Il tribunale ha quindi concluso che tutte le polizze dovessero essere incluse nel TEG, accertando il superamento del tasso soglia e condannando la banca alla restituzione degli interessi.

Tribunale di Torino, 18 febbraio 2026: distinzione tra polizze collegate e polizze accessorie
La seconda decisione riguarda un finanziamento finalizzato all’acquisto di una Toyota Yaris Cross, accompagnato da numerose coperture assicurative: Kasko, furto e incendio, GAP, grandine, infortuni conducente e altre garanzie accessorie.
Secondo il ricalcolo effettuato includendo i costi delle polizze, il TEG risultava pari al 34,26%, superiore al tasso soglia antiusura del 19,06%.
Il tribunale ha introdotto una valutazione più analitica delle singole coperture, confermando che le polizze collegate al credito devono essere incluse nel TEG e ribadendo che la “facoltatività” formale non è decisiva. Il giudice ha inoltre valorizzato:
•    la contestualità della stipula;
•    il finanziamento dei premi assicurativi;
•    il collegamento economico tra polizza e credito.
A differenza della decisione del 2024, però, il tribunale ha distinto tra:
Polizze da includere nel TEG:
•    furto e incendio;
•    Kasko;
•    GAP.
Secondo il giudice, tali coperture:
•    preservano il valore del veicolo;
•    tutelano indirettamente il credito della finanziaria;
•    proteggono dal rischio di insolvenza.
Polizze escluse dal TEG:
•    danni accessori;
•    infortuni conducente;
•    grandine.
Queste coperture sono state considerate prevalentemente rivolte all’interesse personale del cliente e non sufficientemente collegate alla tutela del credito.
La sentenza non ha ancora definito in via definitiva la natura usuraria del contratto, ma ha disposto la prosecuzione dell’istruttoria per il ricalcolo del TEG secondo i criteri indicati dal giudice.

Corte d’Appello di Torino, 23 marzo 2026: conferma dell’orientamento favorevole ai consumatori
La Corte d’Appello di Torino ha confermato integralmente una sentenza di primo grado (Trib. Torino, 16 gennaio 2025) che aveva dichiarato usurario un finanziamento auto con polizza “Valore Sereno Plus”.
Il cliente aveva dimostrato che il TEG indicato in contratto era pari all’11,97%, ma che, includendo i costi assicurativi e le provvigioni, saliva al 15,88%, superando il tasso soglia del periodo pari al 14,20%.
La Corte ha rigettato integralmente l’appello della finanziaria. Particolarmente importante è il passaggio dedicato alle Istruzioni della Banca d’Italia. La finanziaria sosteneva che la polizza non dovesse essere inclusa nel TEG perché non espressamente prevista dalle Istruzioni di Bankitalia.
La Corte ha invece affermato che:
•    le Istruzioni della Banca d’Italia hanno finalità statistiche;
•    non possono derogare all’art. 644 c.p.;
•    il criterio corretto resta quello dell’onnicomprensività del costo del credito.
La decisione valorizza:
•    la contestualità della stipula;
•    il finanziamento del premio assicurativo;
•    le provvigioni percepite dalla finanziaria;
•    la distribuzione della polizza da parte della stessa società finanziatrice;
•    il collegamento economico tra copertura assicurativa e credito.
La Corte ha quindi confermato il superamento del tasso soglia e la natura usuraria del contratto, condannando la finanziaria alla restituzione degli interessi pagati dal cliente.

 

 

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