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Clausole fideiussioni. Comunicato congiunto

Movimento Consumatori comunica che Banca del Piemonte, nell’ottica di rafforzare ulteriormente la tutela del consumatore, si è determinata in accordo con l’associazione ad implementare il progetto di modifica delle norme contrattuali applicabili nei rapporti con i fideiussori che rivestano la qualità di consumatore, già efficacemente avviato dalla Banca nel tempo e con l’ultima modifica dell’anno 2024.

In particolare, si segnala che non troveranno attivazione da parte della Banca le seguenti clausole, ove presenti nei contratti di fideiussioni omnibus e specifiche:

– clausola di posticipazione dell’efficacia del recesso del fideiussore;

– clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni;

– clausola che consente alla Banca l’imputazione dei pagamenti;

– clausola che limiti le facoltà del fideiussore di proporre eccezioni in riferimento al momento di recesso della Banca;

– clausola di deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi;

– clausola che condiziona la qualifica di consumatore al fatto che il debitore garantito sia a sua volta consumatore;

– clausola limitativa dell’accesso agli organismi di mediazione;

– clausola di deroga all’art. 1957 c.c.;

– clausola di deroga alla disciplina della compensazione in ipotesi di rapporti intestati a più soggetti;

– c.d. “clausola di sopravvivenza”;

– c.d. “clausola di reviviscenza”;

– clausola di deroga alla parziarietà delle obbligazioni ereditarie.

 

 

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