Risarcimento diretto R.C. Auto: clausole contro legge e inconferenti

Ti è mai capitato di subire un sinistro R.C. Auto con ragione, rientrante nella procedura di risarcimento diretto e solo allora scoprire che il contratto di assicurazione prevede clausole che prevedono una decurtazione di risarcimento se ripari presso il carrozziere di fiducia?

Se hai bisogno di informazioni o assistenza puoi telefonarci al numero 06 948 070 41 o compilare il modulo di contatto dello sportello online. 

Alcune clausole prevedono che in ipotesi di riparazione presso un centro non convenzionato con la compagnia di assicurazione all’importo del risarcimento verrà applicata una penale (in misura fissa o una percentuale sul danno) oppure che verrà corrisposto solo l’importo che sarebbe stato riconosciuto al riparatore convenzionato. 

Questi sono solo alcuni degli esempi di clausole inconferenti con l’oggetto del contratto della R.C. Auto (tenere indenne l’assicurato dei danni causati a terzi) previste nei contratti di assicurazione e per giunta contrarie alla legge. 

Ricordati che l’art. 148 comma 11 bis Codice delle Assicurazioni parla chiaro: “Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia […]”. 

Molteplici le sentenze a favore del danneggiato che hanno riconosciuto il diritto all'integrale risarcimento e hanno dichiarato tali clausole inconferenti o nulle e quindi non applicabili.

Come intervenire?

Movimento Consumatori ti può dare una mano a capire se vi sono i presupposti per una segnalazione alle Autorità in materia assicurativa (IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e in materia di concorrenza e mercato (AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) erogando le dovute sanzioni qualora si dovessero riscontrare irregolarità.

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