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Movimento Consumatori ha avviato un’azione collettiva inibitoria ai sensi degli artt. 140 ter e ss. del Codice del consumo contro la Società di autonoleggio Autovia S.r.l. (C.F./P.IVA 03200690372), che prevede ed applica, nei propri contratti con i consumatori, clausole vessatorie e illegittime, di cui l’associazione chiede la dichiarazione di nullità.
Le clausole contestate riguardano in particolare l’applicazione, in capo ai consumatori, di penali ingiustificate e di importo manifestamente eccessivo in caso di violazione del codice della strada e di sanzioni notificate alla società di noleggio, come anche nel caso di sinistri quand’anche il cliente abbia acquistato una copertura assicurativa.
Sono state inoltre contestate le clausole che consentono ad Autovia di richiedere il rientro del veicolo per generiche esigenze “amministrative e/o commerciali”, nonché le clausole che permettono alla Società di subordinare alla sua discrezionale autorizzazione il rimborso delle spese di riparazione sostenute dal cliente, anche per vizi occulti o guasti al veicolo a lui non imputabili.
E’ stata contestata, in quanto ingannevole, l’omissione nella procedura di prenotazione on-line dell’indicazione delle penali dovute dal consumatore e delle limitazioni delle franchigie. Quanto a queste ultime, è stato altresì contestato l’uso, nei documenti contrattuali e sul sito internet, di espressioni poco chiare sulle ipotesi di deroga alle franchigie.
L’associazione ha depositato il ricorso ex art. 281-sexiesdecies dinnanzi al tribunale di Trento in data 4.10.2023, ed è stata fissata la prima udienza il 24.1.2024. Si attende la costituzione della Società, alla quale sono stati notificati ricorso e decreto di fissazione dell’udienza.
Accolta l’azione rappresentativa di MC: vessatorie le penali per sanzioni amministrative, pedaggi e sinistri e le altre clausole contestate dall’Associazione. Autovia condannata dal tribunale di Trento ad informare i consumatori del diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato
Il tribunale di Trento – confermando l’Ordinanza cautelare del 3 maggio 2024, già precedente confermata in sede di reclamo da Trib. Trento 24 giugno 2024 – ha accolto con provvedimento definitivo dell’8.11.2024 le domande formulate da Movimento Consumatori, accertando la vessatorietà di diverse clausole, ed in particolare delle penali imposte al consumatore in caso di sanzioni notificate alla società di autonoleggio per l’infrazione del codice della strada per il mancato pagamento di pedaggi, ed in caso di sinistri per danni o furto. Il tribunale ha dichiarato la vessatorietà delle penali perché di importo manifestamente eccessivo.
Il tribunale ha anche condannato Autovia a informare i consumatori della illegittimità delle clausole e del diritto di ottenere la restituzione di quanto versato. Autovia dovrà dare avviso dell’ordinanza sui principali quotidiani, sul proprio sito internet e con comunicazione individuale, diretta a ciascun consumatore che abbia subito l’applicazione delle penali a partire dal 2014.
Il tribunale ha inoltre inibito l’attuale procedura di prenotazione on-line, in quanto, in maniera ingannevole, omette ogni informazione sulle penali dovute dal consumatore e sulle limitazioni delle franchigie, ordinando l’immediata correzione ed integrazione delle predette informazioni ingannevoli.
Autovia ha impugnato la sentenza del tribunale di Trento dell’8 novembre 2024 con atto di appello del 7 gennaio 2025, citando l’Associazione in giudizio per l’udienza del 5 maggio 2025. L’Associazione si costituirà nei termini di legge.
Appello di Autovia contro la sentenza del tribunale di Trento dell’8 novembre 2024
Autovia ha presentato appello contro la sentenza dell’8 novembre 2024, con la quale il tribunale di Trento ha accolto le domande formulate da Movimento Consumatori, assistita da Paolo Fiorio, Antonio Seminara e Franco Moser, accertando la vessatorietà di diverse clausole, ed in particolare delle penali imposte al consumatore in caso di sanzioni notificate alla società di autonoleggio per l’infrazione del Codice della strada per il mancato pagamento di pedaggi, ed in caso di sinistri per danni o furto, oltre all’ingannevolezza della procedura di prenotazione online, che ometteva ogni informazione sulle penali dovute dal consumatore e sulle limitazioni delle franchigie.
Con atto del 7 gennaio 2025, Autovia ha impugnato la sentenza nelle parti relative alla penale per sanzioni stradali o mancato pagamento di pedaggi e alla clausola che disciplina l’ipotesi di avarie o breakdown. Controparte non ha invece impugnato gli altri capi della sentenza relativi: (i) alle penali in caso di sinistri, furti e danni ai veicoli; (ii) alla clausola che regola la richiesta di rientro del veicolo; (iii) alla clausola che deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore; (iv) alla clausola che disciplina la deroga alla franchigia e i danni sempre imputabili ai clienti; (v) alla pratica dell’omissione ingannevole dell’indicazione delle penali e delle informazioni sulle limitazioni applicabili alle franchigie nella procedura di prenotazione on-line. Controparte ha altresì specificato di non avere alcun interesse a ripristinare le clausole dichiarate illegittime, che pertanto ha rimosso e/o modificato in linea con la pronuncia di primo grado.
L’associazione si è costituita in giudizio il 22 aprile 2025. All’udienza del 22 maggio 2025, sostituita da note scritte, le parti hanno formulato le proprie istanze e conclusioni. Il Collegio ha fissato per il giorno 16 dicembre 2025 l’udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi.