Attivazione servizio telefonico: tempi e indennizzi

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Per poter avere un’idea precisa di quanto tempo può essere concesso all’Operatore per eseguire la richiesta contrattuale di attivazione di un servizio telefonico, occorre distinguere a seconda del tipo di servizio in discussione.

Se il servizio voce è richiesto a Telecom Italia S.p.A. sulla rete telefonica tradizionale si rientra nella disciplina del c.d. Servizio Universale in base alla quale l'Operatore è tenuto ad attivare il servizio, di norma entro 10 giorni dalla richiesta dell'utente, per quanto concerne la componente ‘voce’ di tale servizio, ovvero entro 30 giorni, per la componente ‘dati’ ovvero, in ogni caso, nei tempi con concordati con tale Compagnia telefonica.


Se il servizio è, invece, richiesto ad un Operatore alternativo, sia che utilizzi la rete di Telecom Italia, sia che utilizzi proprie infrastrutture (per esempio connessioni in fibra o tecnologie digitali), i tempi di attivazione del servizio previsti possono essere conosciuti consultando la Carta dei servizi del singolo Operatore e verificando gli obiettivi di qualità che si è prefissato.

In ogni caso, ove non sia possibile attivare il servizio entro il termine contrattualmente previsto, l'operatore deve informare l'utente illustrando le ragioni del ritardo e indicando la data attesa di attivazione.

Oltre al diritto ad essere tempestivamente e pienamente informato del ritardo o dell’impossibilità di attivare il servizio richiesto, l’utente ha altresì diritto a percepire un indennizzo in denaro a compensazione del disagio subito a causa dell’inadempimento dea parte della Compagnia telefonica.

Come le tempistiche di attivazioni dei vari servizi, così anche gli indennizzi per ritardata o mancata attivazione sono regolamentato dalla Carta dei servizi di ciascun Operatore.

I ristori non sono, tuttavia, dovuti nel caso in cui il disservizio, che impedisce temporaneamente o definitivamente di attivare il servizio, non sia imputabile all'Operatore telefonico: tipico caso è quello relativo a un ostacolo di natura amministrativa, che dipende da soggetti terzi appartenenti alla P.A. (mancato o ritardato rilascio dei permessi di scavo o di altre autorizzazioni ecc. ecc.) o di origine tecnica, non causato da colpa dell'Operatore (interruzione della rete dovuta a un guasto in un nodo che non è di esclusiva competenza dell’Operatore).

Naturalmente bisogna non confondere le problematiche che riguardano l’attivazione (intendendo la prima richiesta di tal genere) di un servizio o di una linea da quello del cambio gestore, che si verifica allorché il servizio o la linea già sono nella disponibilità del cliente, il quale vuole semplicemente affidare ad altro Operatore la gestione del proprio contrattò di telefonia, per motivi spesso economici, mantenendo inalterate le caratteristiche dell’accesso originario alla rete voce e/o dati, come ad esempio la numerazione che la indentifica all’esterno, verso gli altri utenti (si tratta della problematica della c.d. Portabilità della linea).

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