Velocità connessione - Come tutelarsi

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Velocità di connessione: quali sono gli obblighi degli Operatori di TLC?

Secondo quanto stabilito dall’AGCOM (delibera n. 244/08/CSP) tutti i Service Provider cioè le imprese che forniscono un servizio di connessione alla rete Internet, comprese le Compagnie telefoniche, devono fissare la velocità minima di connessione – detta anche Banda Minima Garantita (BMG) - sia per il trasferimento dei dati (upload) sia per la loro ricezione (download), indipendentemente dai fattori tecnici legati alla linea del Gestore o al computer dell’utente.

Sempre l’AGCOM (delibera n. 292/18/CONS) ha poi imposto alle imprese, che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico in postazione fissa, di mettere a disposizione dell’utente finale, in fase sua pre-contrattuale, che contrattuale, informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l’erogazione dei servizi.

Gli Operatori possono quindi ricorrere al termine “fibra” ed associarvi ulteriori aggettivi o avverbi di tipo accrescitivo e superlativo (IPER, MEGA o SUPERFIBRA) solo se il servizio è offerto esclusivamente su architetture FTTH/FTTB.

In questo caso, l’Operatore inserisce nella propria comunicazione commerciale la dicitura “F” sottotitolata “fibra”, scritta in bianco all’interno di un bollino rotondo di colore verde , al fine di segnalare al consumatore l’utilizzo di una architettura in fibra ottica almeno fino alla base dell’edificio o fino all’abitazione del cliente.

I gestori non possono invece ricorrere al termine “fibra”, anche senza utilizzare ulteriori aggettivi o avverbi di tipo accrescitivo, se non affiancato dalla dicitura “mista rame” e/o “mista radio”, nel caso in cui il servizio sia offerto, rispettivamente, su architetture FTTC e/o FWA, che nei messaggi pubblicitari, grafici o audiovideo, deve essere espressa alle stesse condizioni di udibilità e leggibilità (in termini di volume sonoro, dimensioni di carattere e colore) dell’espressione “fibra”.

In questo caso, l’Operatore utilizza nella propria comunicazione commerciale la dicitura "FR” sottotitolata “fibra-mista rame” e/o “fibra-mista radio”, scritta in bianco all’interno di un bollino rotondo di colore giallo, al fine di segnalare al consumatore l’utilizzo di una architettura mista rispetto alle infrastrutture e alle tecnologie.

Le Compagnie telefoniche non possono in nessun caso impiegare la parola “fibra” se il servizio è offerto solo su rete FTTE (ADSL)

In questi casi, l’Operatore utilizza nella propria comunicazione commerciale la dicitura "R” sottotitolata “rame" o “radio”, scritto in bianco all’interno di un bollino rotondo di colore rosso, al fine di segnalare al consumatore l’utilizzo di una architettura che non supporta prestazioni a banda ultralarga.

Nella fase pre-contrattuale, gli Operatori dì devono fornire al cliente sui propri canali commerciali o sul proprio sito, tramite l’inserimento del proprio indirizzo o del numero di telefono, una descrizione approfondita delle caratteristiche tecniche del servizio offerto, in particolare della specifica tecnologia impiegata, della velocità massima e minima di trasmissione dei dati attesa, in upload e download e della latenza. cioè il tempo impiegato da un pacchetto di dati per giungere fino all’apparato informatico del cliente, grandezza che si misura in ping

Come faccio a sapere qual è la velocità della mia connessione a internet?

Ci sono diverse possibilità per testare il bit rate reale della propria connessione ad Internet, sia essa da postazione fissa che da smartphone, così da verificare che i valori misurati sulla propria linea siano effettivamente rispondenti a quelli promessi dall'Operatore nell'offerta contrattuale sottoscritta

Per quanto riguarda le connessioni da postazione fissa, l’AGCOM mette a disposizione sul proprio sito un software chiamato Speed Test Misura Internet (progetto italiano di monitoraggio della qualità degli accessi ad Internet da postazione fissa, realizzato da Agcom - Misurainternet - Lo SpeedTest online), che,  a differenza di altri speed test analoghi, scaricabili da siti di soggetti indipendenti  - come ad esempio, Speedtest di Ookla (https://www.speedtest.net/it) o il test di velocità messo a disposizione da SOS Tariffe (www.sostariffe.it/internet-casa/test-velocita/) – o da quelli di alcune Compagnie telefoniche - TIM, Vodafone, Fasytweb - non effettua la misurazione su generiche prestazioni di Internet, ma valuta le prestazioni di accesso fornite dal singolo Operatore all’utente sulla sola tratta di sua responsabilità. I server utilizzati da Speed test Misura Internet per le rilevazioni della velocità di connessione, infatti, sono posizionati in punti fisici di interscambio tra le reti dei vari operatori, così che la trasmissione di pacchetti di dati oggetto della singola misurazione transita esclusivamente attraverso la rete di responsabilità dell’operatore e non su altre reti.

Nell’ambito della stesso progetto Misura Internet, l’AGCOM ha predisposto altresì un altro software gratuito, chiamato Ne.Me.Sys. (Network Measurement System - Misurainternet - La misura certificata con Ne.Me.Sys.), che è l’unico programma in grado di rilasciare un certificato con valore legale della misurazione effettuata in ordine alla velocità della singola connessione.

ATTENZIONE

Affinché i test effettuati con tutti questi programmi abbiano validità, è necessario preliminarmente accertarsi che, nel momento in cui il software inizia la verifica, i dispositivi in quel momento connessi alla rete di casa, oltre al PC, non stiano eseguendo operazioni di download e/o upload di alcun genere e, che il PC non stia effettuando operazioni di condivisione di dati su piattaforme, come, ad esempio, Dropbox, Google Drive, OneDrive ecc. ecc., o lo streaming di file.

Per misurare invece il bit rate delle connessioni da smartphone in 3G o 4G, si possono utilizzare apposite app, compatibili sia con il sistema operativo IOS che con ANDROID, che altro non sono che la versione mobile dei software non AGCOM indicati sopra a proposito dei della misurazione della velocità di connessione da postazioni fisse

Prima di avviare il programma che testa la velocità di connessione da cellulare, accertarsi di aver disattivato l’eventuale connessione tramite Wi-Fi.

Come mi devo comportare se scopro che la velocità pubblicizzata dal mio Operatore non è quella effettiva della mia connessione?

Nel caso l'utente rilevi valori peggiori rispetto a quelli garantiti dall'operatore, Può, richiedere il ripristino degli standard minimi garantiti ovvero per esigere il recesso senza costi di disattivazione dal contratto.

La prova del fatto che la connessione impiegata abbia prestazioni inferiori a quelle promesse deve essere data dall’utente. Da questo punto di vista, l’unico sistema di misurazione - il cui risultato costituisce prova legale riconosciuta dell’inadempienza contrattuale dell’Operatore - è il programma Ne.Me.Sys. (vedi sopra) messo a disposizione dell’AGCOM che, tra l’altro, può essere utilizzato anche per proporre direttamente un reclamo informatico alla tua Compagnia telefonica.

Una volta effettuata la misurazione e riscontrato un deficit di velocità rispetto a quanto promesso dall’operatore, Ne.Me.Sys. elabora infatti un certificato che può essere subito trasmesso all'operatore (cliccando il pulsante "Invia reclamo all'operatore" presente nell'area privata del sito dedicata agli utenti registrati) per chiedere il ripristino delle specifiche tecniche previste dal contratto. Dall'invio del certificato, l'operatore ha 30 giorni di tempo per ripristinare i parametri di qualità previsti dal contratto.

Con una seconda misurazione col medesimo software, da effettuarsi a distanza di 45 giorni dal primo, l’utente potrà infine verificare se il gestore ha migliorato la qualità della linea come richiesto.

Nel caso in cui il ripristino richiesto (tramite Ne.Me.Sys. o reclamo scritto, da inviare all’Operatore per raccomandata A/r o PEC) non venga attuato, l’utente può, alternativamente:

 Se hai bisogno di assistenza per far valere i tuoi diritti chiama il numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online..

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