Portabilità del numero fisso

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Tipologie di portabilità di rete fissa.

Il trasferimento di un’utenza di rete fissa da un Operatore ad un altro, può essere attuata con tre procedure, tra loro distinte in base al tipo di servizio oggetto del passaggio e dalla infrastruttura di rete attraverso cui esso viene erogato.

Si tratta di procedure automatizzate, che, grazie all’intervento regolatorio dell’AGCOM, presentano ciascuna aspetti tecnico-gestionali diversi e peculiari, che non impattano in maniera particolarmente significativa sul cliente, se non per le specifiche tempistiche di attuazione che ognuna di esse richiede.

E’ compito - e responsabilità - dell’Operatore che acquisisce il numero portato (Operatore Recipient), scegliere la procedura tecnicamente corretta fra queste tre:

ATTENZIONE: La portabilità del numero telefonico abbinata ad un’utenza fissa, può essere richiesta solo se la nuova linea da abbinare a tale numerazione sia posta all’intero del medesimo distretto telefonico di quella precedente (ossia se la numerazione ha lo stesso prefisso in uso nel luogo in cui fisicamente si trova la linea di accesso della nuova utenza alla rete telefonica). Diversamente, la portabilità del numero fisso non può aver luogo e dunque l’unica possibilità per effettuare la trasmigrazione della linea sarà quella di abbinare ad essa un nuovo numero fisso, con contestuale definitiva perdita di quello precedentemente utilizzato.

Cosa occorre fare per ottenere la portabilità?

Per avviare una procedura di migrazione o portabilità è necessario contattare l’Operatore ricevente a cui si vuole passare ed è fondamentale comunicare correttamente allo stesso un codice alfanumerico, chiamato genericamente CODICE DI TRASFERIMENTO DELL’UTENZA.

Tale codice può essere anche chiamato con termini diversi, a seconda della tipologia di portabilità messa in atto: CODICE DI MIGRAZIONE (fornito dagli O.L.O. alternativi a Telecom), CODICE DI ATTIVAZIONE (fornito solo da Telecom) o CODICE DI NP ‘PURA’ (fornito dagli O.L.O. proprietari di una rete diversa da quella di Telecom).

Quale che sia la terminologia impiegata, si tratta pur sempre dii un codice che ha una base comune (CODICE SEGRETO), che poi si arricchisce di altre ‘stringhe’ di cifre e lettere che individuano l’Operatore Cedente, la rete da esso utilizzata il tipo di servizio usato dall’Operatore Ricevente ecc. ecc.

Il CODICE DI TRASFERIMENTO deve essere obbligatoriamente comunicato al cliente dall’Operatore Cedente, il quale deve a tal scopo inserire detto codice, in maniere visibile, in ogni bolletta o nell’area web del proprio sito riservata al cliente ovvero fornirlo mediante call center o risponditore automatico.

Non è necessario invece dare disdetta/recesso dal precedente contratto con l’Operatore Donating: la richiesta di cessione del numero (e nel caso della ‘migrazione’ anche della linea di accesso o c.d. ultimo miglio) viene effettuata dall’Operatore ricevente.

ATTENZIONE: dare recesso/disdetta dal contratto in essere con la Compagnia che si vuole lasciare, non solo non è indispensabile per finalizzare la procedura di portabilità, ma può risultare addirittura dannoso! Si rischia di perdere definitivamente la propria linea telefonica, che in caso di recesso rimarrebbe all’Operatore cedente o originario titolare!

Quali obblighi ha l’Operatore ricevente? E quello cedente?

Qualora il codice di migrazione comunicato sia corretto, l’Operatore ricevente deve informare l’utente dello stato di avanzamento della procedura e in particolare segnalare eventuali ritardi o problemi incontrati nel portare a termine la procedura di trasloco del numero. L’Operatore Recipient è responsabile di ogni ritardo nella portabilità del numero telefonico, salvo il caso in cui il codice di migrazione comunicato sia errato, non potendo egli conoscere il numero di migrazione della numerazione attiva presso l’Operatore cedente.

Qualora questi obblighi informativi vengano disattesi, l’Operatore ricevente potrà essere costretto a risarcire eventuali danni causati dalla ritardata o mancata esecuzione della richiesta di migrazione o portabilità del numero.

Come detto a proposito della portabilità del numero, fermo restando l’obbligo di non superare il tempo massimo di 30 giorni stabilito dal Decreto Bersani, ogni procedura di portabilità presenta tempistiche diverse a seconda dell’Operatore con il quale si effettua il passaggio di numerazione telefonica, che sono indicate nella Carta dei Servizi di ciascun Operatore, reperibile sui siti aziendali delle diverse Compagnie telefoniche.

ATTENZIONE: Si consiglia di consultare la Carta dei Servizi dell’Operatore ricevente  prima della sottoscrizione di un’offerta, per verificare gli effettivi tempi per la portabilità del numero fisso.

 L’Operatore cedente invece è obbligato ad acconsentire alla portabilità della numerazione verso altro gestore. Conseguentemente non può frapporre ostacoli di alcun tipo, anche qualora il cliente che ha chiesto il trasferimento del numero sia moroso nel pagamento dei corrispettivi del contratto che intende cessare.

Per questo motivo, l’Operatore cedente non può nemmeno sospendere per qualunque motivo la linea cui è abbinata la numerazione in potabilità, al fine di garantire la continuità del servizio.

Hai bisogno di assistenza per una portabilità del tuo numero andata male?

Per informazioni o assistenza puoi telefonarci al numero 06 948 070 41 o compilare il modulo di contatto dello sportello online. 

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