Deliberazione dell’ARERA N. 311/2019 REMSI

Info

Testo integrato sulla morosità nel settore idrico

LE TEMPISTICHE E LE SCADENZE

Il primo sollecito può essere inviato dal gestore trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della fattura mediante PEC o raccomandata a/r. Il sollecito deve contenere alcune indicazioni fondamentali quali:

In caso di costituzione in mora, il termine per il pagamento dell’insoluto per il cliente finale è di almeno 40 giorni a decorrere dalla data di invio del sollecito bonario. 

LA COSTITUZIONE IN MORA

Solo dopo aver inviato il sollecito e in mancanza di pagamento delle somme dovute il gestore può avviare la procedura secondo le seguenti condizioni:

Costi addebitabili al cliente moroso

Costi non addebitabili

-   Importo fattura;

-   interessi di mora;

-   spese di invio del sollecito e della comunicazione di costituzione in mora;

-   spese di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura ed eventuali spese di ripristino della stessa.

-   Qualsiasi tipo di penale

 LA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI OGGETTO DI COSTITUZIONE IN MORA

Il gestore è tenuto a garantire all’utente un piano di rateizzazione che abbia una durata minima di 12 mesi. Il cliente che voglia usufruirne deve pagare la prima rata del piano entro 5 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento degli importi insoluti e oggetto di mora.

Cosa succede se il cliente non paga una rata?

LE MODALITÀ PER COMUNICARE L’AVVENUTO PAGAMENTO

Nei casi di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura, la comunicazione dell’avvenuto pagamento costituisce autocertificazione, e deve essere fatta nelle seguenti modalità:

e-mail, pec, raccomandata e ogni altro canale di accesso al pubblico (come, ad esempio, sportelli fisici presenti sul territorio) anche telefonico cui segua l’invio della relativa documentazione attestante il pagamento.

 

LA PROCEDURA DI LIMITAZIONE SOSPENSIONE E/O DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (PER IL CLIENTE MOROSO DISALIMENTABILE)

 

Sempre per i clienti finali domestici residenti la procedura ha delle differenze a seconda che l’importo dovuto superi o meno di 3 volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:

superiore al corrispettivo fascia agevolata

Inferiore al corrispettivo fascia agevolata

 

-    I costi della procedura di limitazione sono a carico del cliente

-    Sospensione fornitura dopo 20 giorni dall’intervento di limitazione

-    Questa procedura si applica anche nei casi in cui vi siano tutti i requisiti precedenti e i clienti domestici residenti morosi:

 1) risultino serviti da gestori per i quali l’Autorità abbia accolto (previa valutazione sistematica delle misure proposte per il riequilibrio della gestione) l’istanza presentata dall’Ente di governo dell’ambito competente per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall’Autorità nel metodo tariffario pro tempore vigente;

2) che non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della

morosità pregressa;

3) che risultino destinatari di almeno una procedura di costituzione in mora di cui al precedente Articolo 4 nell’arco di 18 mesi

 

-  I costi della procedura di limitazione sono a carico del gestore

-  Sospensione fornitura dopo 25 giorni dall’intervento di limitazione

(entrambe le disposizioni operano solo a condizione che il cliente non sia stato destinatario di procedure di costituzione in mora nei 18 mesi precedenti)

 

 il gestore NON può procedere alla disattivazione della fornitura (e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore), in costanza di mora delle utenze domestiche residenti, fatto salvo il caso in cui:

  1. a) dopo l’intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
  2. b) le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.

In caso di morosità delle utenze condominiali, il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità:

  1. siano effettuati - entro la scadenza termini previsti nella comunicazione di messa in mora - in un’unica soluzione;
  2. siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;

Nel caso di utenze condominiali, l’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, promuove - ove tecnicamente fattibile - l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi. 

     La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, NON può essere eseguita:

     La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo (40 giorni dal sollecito bonario) entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

 

N.B. Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purchè tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe. 

     Per questa categoria di clienti morosi è prevista solo la limitazione della fornitura che può essere disposta solo in presenza di a specifiche condizioni (che riprendono quelle della generica costituzione in mora e sono previste dall’articolo 8 comma 1 della delibera ARERA). Il gestore non può, in nessun caso, procedere con la sospensione o la disattivazione della fornitura.

            La limitazione:

Può essere disposta

Non può essere disposta

Può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo (40 giorni dal sollecito) entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

 

 

 

 

a) Qualora decorso il termine di cui al precedente comma 4.6, l’utente finale abbia effettuato il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;

b) In caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.

 RIPRISTINO FORNITURA E INDENNIZZI

Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell’utente finale a seguito del pagamento da parte di quest’ultimo delle somme dovute, nei tempi di cui agli Articoli 12 e 13 del RQSII.

Il gestore è tenuto a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari: 

EURO 30

EURO 10

In tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;

 

in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 7.5;

 

qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;

 

qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale ha provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 6.

Qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

-          in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;

 

-          l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 5;

 

-          non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento di cui al precedente Articolo 3.

Il gestore non può richiedere all’utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente Articolo.

L’indennizzo automatico deve essere corrisposto all’utente finale nei tempi e con le modalità di cui al Titolo X del RQSII. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:

  1. a) come causale della detrazione “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”;
  2. b) che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per l’utente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.

 Per consultare il documento aggiornato clicca qui.

[1] utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell’Articolo 3.2 del TIBSI; utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile” di cui all’Articolo 8, comma 2, del TICSI.

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