Churning: eccessiva rotazione del portafoglio

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Churning finanza

Hai il sospetto che il Consulente Finanziario ti abbia consigliato e abbia eseguito un numero eccessivo di operazioni?

Potrebbe essere stata posta in essere un'attività illecita: il consulente potrebbe aver posto in essere un'attività di churning (o “churring”,) attraverso un’eccessiva “rotazione del portafoglio”, ad esempio per incassare commissioni di sottoscrizione.

Quali sono le conseguenze?

Potrebbe essere stata svolta ai tuoi danni un’attività illegittima, assimilabile a una gestione individuale del portafoglio di investimento, e potresti avere diritto alla restituzione delle commissioni che hai pagato.

L’attività di gestione su base individuale di portafogli d’investimento per conto di terzi è infatti un’attività riservata alle imprese di investimento (SIM, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), alle banche e alle società di gestione del risparmio: pertanto è preclusa a un promotore/consulente finanziario.

Secondo la Consob che, per configurare una illegittima gestione surrettizia di portafogli di investimento, “occorre valutare se, in concreto, le operazioni poste in essere – anche nell’eventualità in cui siano state formalmente disposte dai clienti mediante la sottoscrizione di appositi moduli – siano o meno, nella sostanza, decise dal promotore finanziario e se, quindi, siano riconducibili alla sfera di discrezionalità ed all’iniziativa di quest’ultimo piuttosto che dello stesso investitore” (Comunicazione n. DIN/2014610 del 4-3-2002).

Una simile attività viene definita dalla Commissione una “grave violazione delle norme di legge e regolamentari”, tale da determinare la sanzione della radiazione e cancellazione dall’albo unico nazionale dei promotori finanziari ovvero, nei casi meno gravi, la sospensione dall’albo.

Per informazioni e per approfondire, chiama il numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

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