Estinzione anticipata: dalla Lexitor al DL sostegni bis

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La Corte di giustizia, con la sentenza Lexitor (CURIA - Documenti europa.eu), ha ritenuto che l’art. 16 direttiva 2008/48/CE che regola i prestiti ai consumatori (contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, delegazione di pagamento, prestiti personali o finalizzati all’acquisto di beni e servizi), in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti, imponga una riduzione di tutti i costi, compresi quelli che vengono sostenuti dalla banca prima della conclusione del contratto, quali le spese di istruttoria o le commissioni di intermediazione. 

Le banche italiane, seguendo un indirizzo costante dell’Arbitro Bancario e Finanziario, hanno sempre distinto tra oneri recurring e up-front che non venivano restituiti ai consumatori in caso di estinzione anticipata. 

Dopo la sentenza Lexitor la giurisprudenza che ha accolto le azioni inibitorie di MC, sentenza Tribunale Milano MC/AGOS e  sentenza Tribunale Milano MC/Banca Sistema e le domande dei consumatori ha accertato la nullità delle clausole contrattuali che regolano l’estinzione anticipata dei contratti di credito con i consumatori che escludono alcuni costi dal rimborso, ritenendo che i principi affermati dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia siano applicabili a tutti i contratti stipulati a partire da settembre 2010. 

La norma italiana di recepimento della direttiva (art. 125-sexies, tub) è infatti del tutto simile alla direttiva ed deve essere interpretata in conformità al diritto dell’Unione. La giurisprudenza ha poi precisato che, in assenza di diverse previsioni normative o contrattuali, la riduzione dei costi deve avvenire in maniera proporzionale. 

Il DL sostegni-bis (art. 11-octies, D.L. 25 maggio 2021 - N. 73, convertito in l.  23 luglio 2021, n. 106) è intervenuto sulla materia modificando l’art. 125-sexies t.u.b. che regola l’estinzione anticipata prevedendo che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 ha previsto che continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Tale norma è stata interpretata in maniera diversa dalla giurisprudenza. 

Alcune decisioni (es. sentenza Tribunale Napoli 23 settembre 2021 e sentenza Tribunale Savona 15 settembre 2021 hanno chiarito che la norma deve essere interpretata in conformità alla sentenza Lexitor, in quanto ogni diversa interpretazione è illegittima perché in contrasto con il diritto dell’Unione Europea. 

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2 novembre 2021 invece, ritenendo che il richiamo alle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia, voglia consentire, per i contratti precedenti al 25 luglio 2021, una distinzione tra costi recurring, rimborsabili, e costi up-front, non rimborsabili, ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale per contrarietà della disposizione al diritto europeo. 

Movimento Consumatori ritiene che l’art. 11-octies del DL Sostegni bis debba e possa essere interpretato in conformità alla sentenza Lexitor consentendo ai consumatori di ottenere il rimborso di tutti i costi anche per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021. 

Confidiamo che la Corte Costituzionale possa confermare tale interpretazione, rafforzando i diritti dei consumatori che, ancora una volta, l’ennesima legge salva banche ha cercato di limitare.

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