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L’art. 118 del Testo Unico Bancario prevede che la Banca possa modificare tassi, prezzi e altre condizioni previste da un contratto bancario a tempo indeterminato, ma solo se:
- la facoltà di modifica è prevista da una clausola approvata in maniera specifica dal cliente (con una doppia sottoscrizione)
- sussista un “giustificato motivo”
- se la modifica viene comunicata per iscritto al cliente utilizzando la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto", con un preavviso almeno di due mesi
Vige il “silenzio assenso”: la modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto (senza spese) entro la data prevista per la sua applicazione.
NOTA BENE:
le variazioni avvenute senza che siano stati rispettati gli obblighi a carico della Banca sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente: in questo caso il cliente ha diritto
- all’applicazione delle condizioni (migliori) in precedenza applicate
- alla restituzione di quanto pagato in eccesso.
ATTENZIONE
- Le “modifiche” disciplinate dal nuovo articolo 118 T.U.B. riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste in contratto e non possono comportare l’introduzione di nuove clausole (tra le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, vedi ABF Decisione N. 23433 del 15 novembre 2021, relativa all’applicazione di commissioni non pattuite);
- Nel caso di contratti a tempo determinato (ad esempio, nel mutuo) la facoltà di modifica unilaterale (“ius variandi”) può' essere prevista solo per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse e sempre che sussista un giustificato motivo
- le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria devono riguardare sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.
Per approfondire, leggi anche:
- la Nota di chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico sui criteri di applicazione art.118 TUB
- ius variandi previsto dal Codice Postale, la modifica dei tassi dei Buoni fruttiferi postali
Sulle modalità di comunicazione delle modifiche unilaterali di tassi di interessi debitori nel servizio home banking, v. ABF Roma, Decisione N. 19670 del 03 settembre 2021.