Azioni delle banche popolari e delle BCC. Quando si prescrive il diritto ad ottenere un risarcimento?

Info

La tua banca ti ha venduto le proprie azioni e non riesci a venderle? Vuoi chiedere un risarcimento alla tua banca, ma sono passati o stanno per passare dieci anni dall’acquisto? Puoi ancora far valere i tuoi diritti.

Per approfondire, chiama lo Sportello Consumatori MC al numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

Non è ancora maturata la prescrizione del diritto a ottenere un risarcimento dei danni. Ma affrettati.

In materia di responsabilità degli intermediari finanziari per la vendita di “azioni illiquide” di banche non quotate in borsa, come le banche popolari e le banche di credito cooperativo (BCC), la giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare che il termine di prescrizione non decorre dalla data dell’investimento, ma dal momento in cui l’investitore ha avuto (o avrebbe potuto avere con ordinaria diligenza) consapevolezza del danno. Lo ha ribadito anche la Cassazione, con la sentenza n. 32227/2024.

Questo è il principio, nel caso in cui le banche abbiano collocato presso la propria clientela azioni proprie spesso presentate come investimenti sicuri e liquidabili, ma in realtà prive di un mercato effettivo e, in quanto tali, “illiquide”.

Alcune banche popolari (tra le più note Banca Popolare di Bari) hanno venduto azioni proprie illiquide fino al manifestarsi di gravi crisi, in alcuni casi sfociate in aumenti di capitale forzati, interventi delle autorità o commissariamenti.

Il dies a quo, data da cui decorre il termine per la prescrizione (dieci anni), è stato individuato, nei diversi contesti, nel momento in cui le azioni hanno perso valore in modo irreversibile o sono diventate invendibili.

Anche le BCC hanno collocato azioni proprie illiquide, spesso presentate come facilmente disinvestibili tramite il rimborso da parte della banca. Tuttavia, con la riforma del Credito Cooperativo (D.Lgs. 18/2016) e l’obbligo di adesione ai gruppi bancari cooperativi (ICCREA, Cassa Centrale Banca), molte BCC hanno sospeso i rimborsi o imposto limiti alla circolazione delle azioni.

Il dies a quo in questo caso coincide con la presa d’atto dell’illiquidabilità strutturale oppure con la comunicazione ufficiale della banca che evidenzia la perdita di valore o la chiusura del mercato interno. In molte situazioni, la consapevolezza del danno è maturata tra il 2017 e il 2020.

La valutazione del dies a quo è sempre caso per caso. Chi intende agire in giudizio deve verificare la data in cui è emerso il danno (ad esempio rifiuto di rimborso, sospensione del mercato, comunicazione della banca) e valutare l’eventuale interruzione della prescrizione con diffide o reclami.

Per inviare un reclamo che interrompa la prescrizione o valutare le prospettive di un’eventuale azione in giudizio contro la banca che ti ha venduto le azioni, chiama lo Sportello Consumatori MC al numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

Per approfondire ⇒ Prodotti finanziari illiquidi

 

 

 

Condividi su
Stampa