Estinzione anticipata mutui indicizzati in franchi svizzeri

Azioni MC

Hai stipulato un contratto di mutuo in Franchi Svizzeri con Barclays Bank?

Hai estinto o vuoi estinguere il mutuo e la banca ha calcolato il debito residuo da restituire applicando costi inaspettati?

Vuoi reclamare e ottenere il rimborso? 

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La clausola che prevede tale meccanismo è una clausola vessatoria, e pertanto nulla, per mancanza di trasparenza e perché contraria agli interessi dei consumatori.

Molti contratti utilizzati da Barclays Bank contengono una clausola che, in caso di estinzione anticipata, prevede che il capitale residuo in euro venga convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale previsto nel contratto di mutuo e riconvertito in euro al tasso di cambio ufficiale alla data di estinzione. 

Tali clausole sono spesso così formulate: “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”. 

Con tale meccanismo del tutto oscuro, la banca può ottenere un incremento del capitale da restituire anche superiore al 30% di quanto altrimenti dovuto

Tali clausole, utilizzate a partire dai primi anni 2000 e fino ad almeno tutto il 2010, sono state dichiarate vessatorie, e quindi nulle, dall’Autorità Antitrust con provvedimento n. 27214 del 13.6.2018. L’Autorità ha dichiarato che tali clausole “non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione: finanziaria e valutaria”. 

La decisione dell’Autorità Antitrust è stata confermata dalla Corte di Cassazione (Cass, 31 agosto 2021, n. 23655) che ha ritenuto che il provvedimento dell'AGCM determina, nei giudizi civili, una presunzione legale di nullità delle clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, anche se relative all'oggetto del contratto o alla determinazione del corrispettivo.

La giurisprudenza di merito (Trib. Milano ordinanza del 16.11.2015; Trib. Roma ordinanza del 3.1.2017; Trib. Busto Arsizio ordinanza del 10.3.2017) ha accolto le domande di rimborso dei consumatori dichiarato la nullità della clausola perché:

L’esigenza di una maggiore chiarezza sulla clausola di indicizzazione in franchi svizzeri è stata confermata dal Collegio ABF di Milano (decisioni n. 466 del 28.1.2014 e n. 707 del 9.3.2012).

Con la decisione n. 4135 del 20 maggio 2015, il Collegio di coordinamento ABF ha dichiarato nulla ed illegittima la clausola, in quanto priva di trasparenza e chiarezza e contraria agli interessi dei consumatori ad una piena e corretta comprensione del regolamento contrattuale. La nullità della clausola è stata successivamente confermata da numerose decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario.

 Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunziata sulla questione (20/09/2018, n. 51) affermando che, in tema di tutela dei consumatori, il carattere abusivo di una clausola contrattuale non chiara che fa gravare il rischio di cambio sul mutuatario e che non riproduce disposizioni legislative può essere oggetto di un controllo giurisdizionale.

FAQ

Cos’è l’estinzione anticipata? Ogni consumatore ha diritto in ogni momento a richiedere l’estinzione del proprio finanziamento prima della scadenza, rimborsando il debito residuo. 

Chi ha diritto a chiedere il rimborso? Tutti i consumatori che abbiano estinto anticipatamente un prestito. Non sono consumatori coloro che agiscono per un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. 

Qual è il testo della clausola incriminata? La clausola vessatoria in esame ha solitamente un testo simile a questo “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”. 

Cosa ha determinato la clausola di rivalutazione in franchi svizzeri? La clausola ha determinato, o può determinare, un aumento notevole dei costi da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo, in quanto determinerebbe un apprezzamento della valuta svizzera, con deprezzamento dell’euro e conseguente aumento della somma finale dovuta. 

Cosa può ottenere il consumatore/risparmiatore? Nel caso in cui il consumatore abbia pagato, per l’estinzione anticipata, una somma a titolo di rivalutazione monetaria in Franchi Svizzeri, lo stesso può agire per chiedere che venga dichiarata la nullità della clausola e per ottenere il rimborso della somma indebitamente pagata in più rispetto al capitale residuo non rivalutato.

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