Bonus malus

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Sei a conoscenza di come funziona il sistema del bonus malus? La compagnia ti ha applicato un malus che ritieni non corretto? 

Se hai bisogno di informazioni o assistenza puoi telefonarci allo 06 948 070 41 o compilare il modulo di contatto dello sportello online. 

Il meccanismo bonus malus è quello che regola la maggior parte delle polizze assicurative di responsabilità civile per vetture, motocicli e ciclomotori in Italia. Il bonus malus fa sì che il costo del premio assicurativo di una assicurazione sia sempre diverso di anno in anno in base al punteggio di classe di merito.

Come si calcola?

Più bassa è la classe di bonus malus più economica è la polizza. La variazione del premio ad ogni scadenza annuale (in aumento o in diminuzione) è funzione della classe di merito assegnata al contratto, che migliora (bonus) o peggiora (malus) rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale del conducente che siano stati pagati dall’impresa, anche solo a titolo parziale, durante un predefinito periodo di osservazione.

Nel periodo di osservazione viene quindi valutata la virtuosità del guidatore.

Se, in tale periodo, l’automobilista non ha causato incidenti, normalmente scenderà di una classe di merito (bonus) ottenendo una riduzione sul premio assicurativo per l’anno successivo; se invece ha causato incidenti, retrocederà almeno di due classi di merito (malus) e subirà un rincaro del prezzo da pagare per la nuova polizza.

Quando scatta il malus?

Il malus si applica quando in un sinistro la maggiore responsabilità dell’incidente sia a carico dell’assicurato. Prima di applicare il malus, la compagnia assicurativa è tenuta a verificare che la responsabilità dell’incidente sia effettivamente dell’assicurato. Nel caso in cui la colpa viene distribuita tra diversi automobilisti in maniera equa, il cd “concorso di colpa al 50%”, non si verificherà nessun declassamento della classe di merito e di conseguenza neanche l’aumento della polizza assicurativa. Il declassamento avviene comunque se nell'arco di cinque anni si sono provocati più incidenti con bassa percentuale di colpa, ma sommandoli si raggiunge il 51% o più (c.d. responsabilità cumulata). Un nuovo periodo, sempre della durata massima di 5 anni dalla prima annotazione, inizierà a decorrere quando il veicolo dovesse essere nuovamente coinvolto in un sinistro con corresponsabilità paritaria del conducente. Il periodo si conclude senza conseguenze alla sua scadenza naturale se entro 5 anni dalla prima annotazione il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. In tal caso la quota o le quote di corresponsabilità paritaria annotate nei 5 anni vengono cancellate.

In merito all’attribuzione della responsabilità del sinistro, bisogna sapere che nei sinistri tra due veicoli, il responsabile principale è il conducente cui sia stato attribuito un grado di responsabilità pari almeno al 51%. Nei sinistri con più di due veicoli, responsabile principale è il conducente cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti coinvolti.

L’accertamento della responsabilità principale a carico di uno dei conducenti e il conseguente pagamento del sinistro, anche solo a titolo parziale, legittima l’impresa ad applicare immediatamente il malus al contratto relativo al veicolo condotto dal soggetto individuato come responsabile principale; la quota di responsabilità non principale accertata a carico dell’altro o degli altri conducenti non dà luogo ad alcuna conseguenza (né ad applicazione del malus né ad annotazione nell’attestato di rischio).

 

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