La garanzia: acquisti dopo gennaio 2022

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Elettrodomestici e garanzia prodotti

Hai acquistato un oggetto che non funziona oppure hai scoperto che presenta caratteristiche diverse da quanto era stato promesso dal venditore?

Hai già chiesto di far valere la garanzia, ma il venditore fa finta di nulla oppure accampa delle scuse?

Se hai bisogno di informazioni o assistenza chiama il numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

 In caso di acquisti successivi al 1° gennaio 2022 si applicano le tutele del Codice del Consumo rafforzate del D.Lgs. 170/2021 di recepimento della Direttiva UE 2019/771.

ATTENZIONE

Per acquisti fino al 31 dicembre 2021 la garanzia resta invece disciplinata dal D.Lgs. 24/2002 di recepimento della Direttiva 1999/44/CE secondo le regole previgenti.

Lo spartiacque temporale tra le due discipline è fissato dalla data di conclusione del contratto, a prescindere dalla data effettiva di consegna del bene.

La nuova normativa europea ha rafforzato ulteriormente la posizione del consumatore, aggiungendo nuovi utili aspetti alla disciplina preesistente, in gran parte confermata nel suo assetto generale.

Quali sono le novità?

  1. è ampliata la nozione di “conformità”, estesa alla descrizione, tipo, quantità, qualità, durabilità, funzionalità, compatibilità, interoperabilità del bene, e altre caratteristiche previste dal contratto
  2. è estesa la garanzia ai beni che contengono elementi digitali (contenuto digitale o servizio digitale), stabilendo che il venditore deve fornire al consumatore anche gli aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza, a meno che il consumatore sia inadempiente alle attività di installazione previste dal contratto e di cui il consumatore era stato previamente informato
  3. è allargata la garanzia al caso dell’acquisto cumulativo con altri beni privi di difetti, consentendo a certe condizioni di estendere la risoluzione del contratto a tutto il “pacchetto”
  4. è stato eliminato il termine di decadenza della denunzia al venditore, per cui resta da rispettare soltanto il termine finale di prescrizione dell’azione (26 mesi)
  5. la durata della presunzione di esistenza del difetto di conformità a carico del venditore è stata raddoppiata da sei mesi ad un anno.

Alcuni suggerimenti:

La comunicazione formale è diventata ancora più importante dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 18672/19 che ha conferito alla diffida stragiudiziale di c.d. “messa in mora” il valore interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia.

Stante la complessità della normativa è consigliabile rivolgersi ad un esperto legale per verificare l’effettiva sussistenza del diritto e l’assenza di ipotesi derogatorie alla disciplina.

Nei casi più complessi potrebbe essere necessario anche il supporto di un perito tecnico, il cui costo va normalmente anticipato dal consumatore per poi essere riaddebitato alla controparte nella successiva azione giudiziale.

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