Il codice di giustizia sportiva e le recenti riforme

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Secondo il Codice di Giustizia Sportiva (“CGS”)  qualora si verifichino “fatti violenti” è prevista una responsabilità oggettiva delle società calcistiche, tenute ad un’attività di prevenzione.

In particolare, l’art. 12 prevede non soltanto divieti in capo ai club di “contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori”, ma anche limiti nella distribuzione di biglietti di ingresso, obblighi di controllo dei tifosi in occasione degli ingressi negli stadi e responsabilità per fatti che avvengono dentro e fuori gli impianti.

Le società sono “responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.

Sono tenute a comportamenti “attivi” finalizzati al contrasto di tali fenomeni (avvertimenti al pubblico), sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati e soci e, in caso di violazioni, sono assoggettate a sanzioni, non soltanto pecuniarie. In particolare, nei casi di “recidiva” è imposto “l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse”.

L’art. 12 del CGS ora prevede l’introduzione dell’obbligo in capo alle società professionistiche di adottare “un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” che preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità. Gli utenti/spettatori sono tenuti ad accettare tale codice. In caso di violazioni il Codice prevede la sospensione temporanea del titolo di accesso o il suo ritiro definitivo o il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.

Nel giugno del 2019 sono state inoltre introdotte ulteriori modifiche sia del Codice di Giustizia Sportiva (giugno 2019) che Linee Guida (ottobre 2019) in tema di responsabilità oggettiva per fatti e comportamenti dei tifosi.

È oggi prevista dall’art. 7 CGS una scriminante o attenuante della responsabilità oggettiva in caso di adozione di un idoneo, efficace ed effettivo funzionamento di un modello di organizzazione e controllo da parte delle società, specificato dalle norme organizzative interne della FIGC.

Oggi le società sono maggiormente tenute alla cooperazione della società con le Forze dell’Ordine e le altre Autorità competenti per “ identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l’utilizzo a spese delle società di tecnologie di video-sorveglianza”, nell’azione immediata delle società, al momento del fatto, per la rimozione di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; nell’aver concretamente manifestato altri sostenitori, nel corso della gara, la propria dissociazione dai suddetti comportamenti con condotte espressive di correttezza sportiva.

Qualora ricorrano congiuntamente almeno due delle sopraindicate attenuanti, tale ricorrenza funzionerà per le società da esimente da qualsiasi responsabilità
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Per approfondire: "Responsabilità oggettiva: attenti alle novità

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