FAQ - Responsabilità nei contratti d'opera

FAQ

Quando sussiste un difetto di conformità?

Quando il prodotto realizzato:

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore stesso.

Quali diritti ha il consumatore in caso di opere fatte male?

Il professionista, quale l’artigiano che ha eseguito i lavori, non è responsabile se prova che l’inadempimento è stato determinato da un fattore, a lui non imputabile, che abbia reso impossibile la prestazione (si pensi ad un black-out che impedisca l’utilizzo di macchinari necessari ad un’operazione)

Qual è il livello di diligenza richiesto al professionista?

Il consumatore può pretendere dal professionista una diligenza qualificata, commisurata alla prestazione che deve essere eseguita. Il professionista risponde quindi anche per colpa lieve (quindi per piccole sviste che abbiano pregiudicato la corretta esecuzione dell’opera), salvo che si sia occupato di problemi tecnici di particolare difficoltà (in questo caso, occorre dimostrare una grave negligenza).

Il professionista deve eseguire l’opera “a regola d’arte”, per cui è bene che chi gli affida l’incarico verifichi, al termine della prestazione, se risultino dei vizi apparenti e facilmente riconoscibili.

E per i vizi occulti?

Nel caso di vizi che sopraggiungano in un momento successivo è sempre possibile chiedere al professionista conto e ragione. Ma attenzione! Secondo la disciplina del Codice del consumo, occorre denunciare i vizi al professionista entro 2 mesi dalla scoperta, ed in ogni caso l’azione si prescrive trascorsi 26 mesi dalla conclusione e consegna dell’opera.

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