La legge n. 77 del 18 luglio 2020 di conversione del decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34) ha prolungato il periodo di validità dei voucher sostitutivi di biglietti e pacchetti turistici, compresi quelli già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, da 12 a 18 mesi.
Decorsi 18 mesi dall’emissione del voucher senza che questo sia stato utilizzato, entro 14 giorni dalla scadenza del voucher stesso, è previsto il rimborso dell’importo versato.
ATTENZIONE. Per quanto riguarda i voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviari e marittimo, il rimborso può essere richiesto già decorsi 12 mesi dall’emissione e viene corrisposto entro 14 giorni dalla scadenza.
L’allentamento delle restrizioni nella circolazione dei passeggeri - in Italia e a partire dal 3 giugno 2020 nell’area europea Schengen, Regno Unito e Irlanda del nord - ha fatto venire meno i requisiti per l’applicabilità di quanto previsto dall’art. 88 bis della l. 27/2020 del 24 aprile 2020 di conversione del Decreto Cura Italia che prevedeva il diritto delle compagnie aeree e navali e, in generale dei vettori, di assegnare un voucher invece di erogare un rimborso.
In ambito di trasporto aereo, con il DPCM dell’11 giugno 2020 è stata inoltre introdotta la possibilità per i vettori aerei di non mantenere il distanziamento di un metro tra i passeggeri.
In caso di cancellazione di viaggi già prenotati con partenze in estate, i consumatori hanno oggi pertanto diritto all’applicazione di quanto previsto al livello comunitario, ovvero rimborso del prezzo pagato ed eventuali risarcimenti (es. compensazione pecuniaria).
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CANCELLAZIONE VOLI ALITALIA: MC INVIA ESPOSTO ALL’ANTITRUST
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