Sono interessati i consumatori
- che hanno acquistato viaggi organizzati, crociere e, in generale, pacchetti turistici (per la definizione di “pacchetto turistico”, vedi art. 33 d.lgs. 21 maggio 2018 n. 62); per approfondire clicca qui
- hanno prenotato in strutture alberghiere
Le novità della legge di conversione (l. 17 luglio 2020) del “Decreto Rilancio” (d.l. 19 maggio 2020 n. 34):
è prolungato da 12 a 18 mesi il periodo di validità dei voucher sostitutivi per i pacchetti turistici e acquisti in strutture da eseguirsi tra l’11 marzo e il 30 settembre, in caso di cancellazioni avvenute entro il 31 luglio, compresi quelli già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 luglio 2020).
Il voucher:
- può essere emesso a causa degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- deve essere emesso entro 14 giorni dalla data della cancellazione (esercizio del recesso)
- deve essere di importo pari a quello del biglietto cancellato
- non richiede l’accettazione del consumatore
In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti è corrisposto entro quattordici giorni dalla scadenza il rimborso dell’importo versato.
ATTENZIONE: è opportuno inviare sempre le richieste via raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata. Solo così è possibile provare l'effettivo invio e la ricezione del destinatario.
Le novità del Decreto Rilancio
Per verificare i tuoi diritti in materia di trasporti (aereo, marittimo, ferroviario), in caso di prenotazione non compresa nel pacchetto turistico, clicca qui.
Per avere informazioni o assistenza, si può chiamare il numero 011 5611414, scrivere un'email all’indirizzo rimborsi@movimentoconsumatori.it o rivolgersi allo Sportello online MC.