Statuto Movimento Consumatori (Visualizza PDF 185 KB) - Codice Etico Movimento Consumatori (Visualizza PDF 134 KB)

STATUTO MOVIMENTO CONSUMATORI - APPROVATO DAL CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI - ROMA, 4 LUGLIO 2019 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Denominazione, sede, scopo e durata

Il Movimento Consumatori APS, brevemente denominato MC APS, fondato nel 1985, è un’associazione di diritto civile senza scopo di lucro, costituita a tempo indeterminato, con sede sociale nazionale in Roma, via Piemonte n. 39/a che ha quale esclusivo scopo statutario la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti.

L’associazione può utilizzare la denominazione/qualifica di Associazione di Promozione Sociale (“APS”) o Ente del Terzo Settore (“ETS”) e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile e a seguito dell’iscrizione nei rispettivi registri. Lo spostamento della sede legale all'interno del territorio nazionale non richiede una modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia sia all'estero e potrà decidere di spostare la sede dell'associazione all'interno del territorio nazionale.

L’Associazione svolge le proprie attività e persegue le proprie finalità nel rispetto dei principi di democraticità interna, correttezza e di parità tra gli associati favorendo la loro effettiva partecipazione alla vita associativa.

Non è consentita la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione dell'associazione.

Il Movimento Consumatori aderisce alla federazione ARCI.

Articolo 2
Finalità, obiettivi e attività

Il Movimento Consumatori persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di promozione e di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 5, comma 1 lett. w) del Codice del Terzo Settore, d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (anche “CTS”) a favore dei cittadini in generale, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’Associazione si prefigge le seguenti finalità ed obiettivi:

a)     migliorare la qualità della vita delle persone;

b)    promuovere lo sviluppo della cultura consumeristica e l'educazione ad un consumo sostenibile e ambientalmente compatibile.;

c)     tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, come definiti dalle vigenti leggi di settore (a titolo esemplificativo art. 2 e 139 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206) dalla Costituzione italiana e, a livello internazionale, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, e a tal fine:

d)    promuovere l’attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di persone che, per cause di genere, età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

In tale prospettiva si batte per il diritto alla tutela della salute e per la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi pubblici e privati, per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al rispetto della privacy, per il diritto di risarcimento dei danni subiti dai consumatori e dagli utenti, per il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati anche con apposite attività di consulenza ai soci, per offrire loro le migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale, di qualità ambientale.

Per conseguire il proprio scopo associativo, il Movimento Consumatori potrà, a titolo esemplificativo:

a)     promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione sulla stampa e sui mass-media;

b)    organizzare incontri e seminari, convegni e corsi di formazione;

c)     realizzare pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie;

d)    promuovere iniziative legislative e normative a qualsiasi livello;

e)     promuovere iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi- con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o imprese, al fine di contribuire a migliorare gli standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni e di servizi, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni;

f)     assumere incarichi e commesse per studi, ricerche, formazione, attività di vigilanza, di indagine, con i predetti soggetti;

g)     organizzare iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre e intrattenimenti in genere;

h)    agire in sede sia giudiziale che di conciliazione presso le competenti autorità a tutela dei consumatori e degli utenti ai sensi delle leggi in materia.

Il Movimento Consumatori può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico e purché finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale), e comunque potrà svolgere attività secondarie e strumentali al perseguimento delle proprie finalità e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, qualora ritenute dal Consiglio Direttivo Nazionale necessarie o utili per il conseguimento dello scopo statutario ed in conformità con la disciplina applicabile.

Il Movimento Consumatori ove lo ritenga opportuno per il conseguimento delle proprie finalità statutarie, può stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie e internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.

L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare al CTS.

Qualora necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della disciplina applicabile ed in particolare del CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività associative non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati.


Articolo 3
Regolamento e Codice Etico

Il presente statuto è integrato dai Regolamenti e dal Codice Etico promulgati dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 4
Rapporto associativo

Sono associati del Movimento Consumatori tutti coloro che, previo versamento della quota associativa, aderendo al presente statuto, facciano richiesta di adesione all’associazione. Il rapporto associativo non ha limiti di durata temporale, fatta salva la decadenza conseguente al mancato versamento delle quote associative, approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale mediante uno specifico regolamento.

Può aderire all’associazione ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere o economica. La richiesta di adesione all’associazione si considera approvata con la consegna della tessera secondo i regolamenti approvati su base annuale dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il rilascio della tessera comporta l’immediata efficacia del rapporto associativo e consente all’associato l’esercizio di ogni diritto riconosciuto dal presente statuto e dai regolamenti dell’associazione. Entro 60 giorni dal rilascio della tessera il Consiglio Direttivo Nazionale, verificata la presenza di condizioni che non consentano l’ammissione dell’associato, provvede a dargliene comunicazione scritta, annotandone l’esclusione sul libro soci. Entro sessanta giorni da tale comunicazione il destinatario del provvedimento può chiedere che sull'istanza si pronunci in via definitiva il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può prevedere diverse categorie di associati, ferma la parità dei diritti associativi ai medesimi spettanti.

Agli associati al Movimento Consumatori e alle associazioni federate ai sensi dell’art. 5 sono riconosciuti i seguenti diritti:

Ogni associato gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, dei servizi offerti dal Movimento Consumatori.

Gli associati sono tenuti a:

a)    osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b)    versare alle scadenze stabilite le quote associative decise dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile e non può essere retrocessa in caso di recesso, decesso o esclusione dell’associato. 

Articolo 5
Associazioni federate

Possono federarsi al Movimento Consumatori, previo accoglimento della domanda di affiliazione in via provvisoria da parte della Segreteria Nazionale e in via definitiva da parte del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima seduta, associazioni o comitati con denominazione e segni distintivi diversi da quelli del Movimento Consumatori purché:

i)      siano costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

ii)    perseguano in via esclusiva le finalità di tutela dei consumatori e degli utenti;

iii)   non aderiscano ad altre federazioni o associazioni di consumatori di secondo livello iscritte nell’elenco nazionale delle associazioni dei consumatori tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico;

iv)   siano regolate da uno statuto a base democratica che abbia i medesimi requisiti previsti per le sezioni territoriali affiliate dall’art. 8 del presente statuto;

v)    redigano un bilancio annuale delle entrate e delle uscite in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione;

vi)   si conformino ai requisiti previsti dal Consiglio Direttivo Nazionale, ed in particolare a quelli per l’adesione all’associazione dei propri associati;

Le associazioni che presentano la domanda di affiliazione devono dichiarare la loro adesione al programma associativo deliberato dall’ultimo Congresso e riconoscere nel Movimento Consumatori il proprio centro direzionale e di coordinamento delle politiche e delle azioni su scala nazionale.

L’affiliazione può essere sempre revocata dal Consiglio Direttivo Nazionale in caso di violazione dei principi del presente statuto applicabili all’associazione federata, dei regolamenti nazionali, del Codice Etico o comunque per giusta causa qualora gli associati di tali associazioni o le associazioni stesse pongano in essere atti o comportamenti contrari al programma associativo deliberato dall’ultimo Congresso.

Le associazioni federate possono sempre rinunciare all’affiliazione con un preavviso non inferiore a 12 mesi.


Articolo 6
Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo viene meno per decesso, recesso, mancato versamento della quota associativa ed esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Segretario Generale, mediante lettera raccomandata, ovvero pec, fax o comunque con ogni mezzo idoneo a comprovarne l’effettivo ricevimento a. Il recesso ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione e non attribuisce alcun diritto di natura patrimoniale, ivi compresa la restituzione delle quote associative.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale con delibera motivata in presenza di gravi inadempimenti ai doveri associativi derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti del Consiglio Direttivo Nazionale, ed in particolare:

La decisione di esclusione deve essere comunicata all’associato a mezzo lettera raccomanda A.R., pec, fax o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne l’effettivo ricevimento. L’esclusione è efficace dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’associato. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’associato può ricorrere contro il provvedimento di esclusione al Collegio dei Probiviri che deciderà sulla richiesta in via definitiva nei successivi 90 giorni. L’esclusione non fa sorgere alcun diritto di natura patrimoniale dell’associato, ivi compresa la restituzione delle quote associative. 

TITOLO III – STRUTTURA ASSOCIATIVA

Articolo 7
Struttura associativa

La struttura associativa del Movimento Consumatori si articola nei seguenti livelli:

Articolo 8
Sezioni

Le sezioni territoriali di Movimento Consumatori costituiscono il principale livello di azione politica e organizzativa dell'associazione sul territorio. L'ambito territoriale di competenza della Sezione può essere deliberato dal Comitato regionale.

Ogni Sezione deve essere costituita quale autonoma associazione, deve dotarsi di un proprio atto costitutivo e statuto e deve accettare le condizioni per la convenzione di affiliazione decise nel regolamento di affiliazione dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le norme contenute nello statuto delle Sezioni non devono contrastare con lo statuto nazionale, i regolamenti nazionali ed il Codice Etico; ai medesimi devono ispirarsi, recependo in particolare, quanto riportato dagli articoli 1-2-3-4 e 6, del presente statuto.

Condizione per l’affiliazione delle sezioni e per l’utilizzo del nome Movimento Consumatori è l’approvazione di uno statuto che, nell'ambito della Sezione di appartenenza, attribuisca a ciascun associato ogni diritto previsto dalla normativa applicabile, ed in ogni caso i seguenti diritti senza limitazione alcuna:

Le sezioni nel proprio ambito di competenza svolgono le seguenti funzioni:

Alle sezioni è, altresì, riservata la facoltà di aprire o sopprimere osservatori, sportelli e unità locali in conformità a quanto stabilito dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Sezioni collaborano, inoltre, con gli organi nazionali del Movimento Consumatori per la migliore attuazione delle iniziative nazionali del Movimento stesso.

Su delega del Consiglio Direttivo Nazionale, le sezioni possono ideare, presentare e realizzare iniziative e progetti di carattere nazionale.

Le sezioni vengono riconosciute e dichiarate cessate dalla Segreteria Nazionale previo controllo dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento, con ratifica, nella prima riunione successiva, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera in ordine all'ammontare del contributo di affiliazione al Movimento Consumatori Nazionale.

Le sezioni devono trasmettere il proprio bilancio o il rendiconto annuale alla Segreteria Nazionale, nonché la documentazione attestante le richieste di adesione da parte dei loro associati al Movimento Consumatori Nazionale nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale con il Regolamento sul tesseramento.

Articolo 9
Comitati  Regionali

In caso di pluralità di sezioni attive nello stesso ambito Regionale, le sezioni dovranno costituire un’associazione di secondo livello (“Comitato Regionale”) al fine di coordinare l'attività e le azioni delle stesse a livello regionale.

I Comitati Regionali rappresentano l'associazione nei confronti di enti pubblici, istituzioni pubbliche, associazioni e organizzazioni sociali e politiche di competenza regionale.

I componenti degli organi dirigenti e le cariche sociali dei Comitati Regionali vengono eletti dai delegati di ciascuna Sezione operante nella rispettiva Regione su base democratica ed in ragione del numero degli associati.

I Comitati Regionali possono definire gli ambiti territoriali di competenza delle singole Sezioni. 

TITOLO IV – ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI

Articolo 10
Organi dell'associazione

Sono organi del Movimento Consumatori:

Sono Cariche Associative elette dagli Organi dell’Associazione secondo quanto previsto nel presente statuto:

Il Congresso nazionale dei Delegati può eleggere, tra gli associati che presentino requisiti di elevata moralità e competenza nella tutela dei consumatori e che abbiano svolto da almeno un decennio attività per l'Associazione, il Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è membro di diritto Consiglio Direttivo Nazionale e della Segreteria Nazionale, ed esercita pertanto il diritto di voto all'interno dei predetti organi associativi.

I componenti degli organi associativi devono essere regolarmente iscritti al Movimento Consumatori. 

Articolo 11
Il Congresso Nazionale dei Delegati

Il Congresso Nazionale dei Delegati (anche il “Congresso Nazionale” o “l’Assemblea degli associati”) è il massimo organo elettivo del Movimento Consumatori. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

È convocato in via ordinaria mediante deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale ogni quattro anni ed in via straordinaria su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.

Gli associati al Movimento Consumatori hanno diritto di partecipare all’elezione dei delegati al Congresso Nazionale presso l’assemblea territoriale secondo il principio di vicinanza geografica alla residenza, domicilio o dimora dell’associato precisato dal regolamento congressuale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Gli associati delle associazioni federate hanno diritto di partecipare all’elezione dei delegati al Congresso Nazionale presso la propria associazione.

Il Segretario Generale comunica entro 5 giorni dalla deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale a tutte le Sezioni e a tutte le associazioni federate la convocazione del Congresso Nazionale decisa o richiesta ai sensi del secondo comma del presente articolo allegando, alla convocazione indirizzata alle Sezioni, l’elenco dei soci legittimati ad intervenire in Assemblea sulla base del regolamento congressuale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso di convocazione del Congresso Nazionale, il legale rappresentante di ciascuna Sezione sede di assemblea territoriale convoca, su espressa delega del Segretario Generale, l’Assemblea territoriale da tenersi entro i successivi 30 giorni nel comune ove ha sede la sua sezione mediante affissione nella bacheca della Sezione e mediante pubblicazione sul sito internet nazionale, curata ad opera del Segretario Generale, ed eventualmente sul sito internet della Sezione o mediante invio di e-mail per gli associati per i quali siano disponibili i relativi indirizzi. Qualora il legale rappresentante di Sezione ometta la convocazione dell’Assemblea territoriale, al suo posto vi provvederà direttamente il Segretario Generale nel rispetto delle regole previste dal presente statuto. Alla stessa maniera ciascun legale rappresentante elle associazioni federate convoca l’Assemblea territoriale da tenersi entro i successivi 30 giorni nel Comune ove ha sede l’associazione federata dando avviso della convocazione ai propri associati nel rispetto delle proprie regole associative.

Le Assemblee Congressuali territoriali e quelle delle associazioni federate eleggono i delegati al Congresso Nazionale nel numero indicato dal Consiglio Direttivo Nazionale nell’avviso di convocazione stabilito in misura proporzionale al numero degli associati. La deliberazione di convocazione del Congresso Nazionale dei delegati deve in ogni caso garantire il diritto di ogni associato alla partecipazione ad una Assemblea territoriale che elegga almeno un delegato.

Il Congresso Nazionale deve tenersi entro 90 giorni dalla comunicazione dell’avviso di convocazione inviato dal Segretario Generale.

Il Congresso Nazionale dei delegati è presieduto dal Presidente o dalla persona nominata dal Congresso.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle assemblee territoriali per delega scritta. Ogni associato non può rappresentare più di due altri associati.

Ogni delegato al Congresso Nazionale può farsi rappresentare per delega scritta da altro delegato. Ogni delegato non può rappresentare più di altri due delegati.

Il Congresso Nazionale (Assemblea):

a)     nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente Onorario, il Collegio dei Probiviri, nonché l’Organo di controllo ed il Revisore Legale dei Conti, qualora obbligatori per legge o su volontaria decisione degli associati;

b)    approva le linee generali dei programmi e degli obiettivi associativi;

c)     delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;

d)    approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;

e)     delibera sulle modificazioni dello statuto;

f)     delibera lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

g)     delibera sulle altre materie sottoposte alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Qualora il numero degli associati sia inferiore a 500, il Congresso Nazionale dei delegati si svolgerà con un’unica assemblea generale alla quale competerà in aggiunta a quanto previsto nel presente articolo anche l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale qualora previsto dalla legge o su decisione volontaria degli associati. L’assemblea generale viene convocata in via ordinaria mediante deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale ogni quattro anni ed in via straordinaria su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale. L’assemblea generale viene convocata mediante affissione nella bacheca dell’Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet nazionale, o mediante invio di e-mail per gli associati per i quali siano disponibili i relativi indirizzi con preavviso di almeno 30 giorni.  Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 2 altri associati.

Il Congresso Nazionale dei Delegati e l’assemblea generale deliberano a maggioranza dei presenti, fatte salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto. 

Articolo 12
Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo di amministrazione dell’associazione e viene eletto ogni quattro anni dal Congresso Nazionale dei Delegati.

È composto da 11 a 31 membri, nel numero che il Congresso Nazionale dei delegati determinerà in sede di nomina.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo Nazionale comporta la decadenza dalla carica di consigliere se deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

Articolo 13
Funzionamento e compiti del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria con periodicità quadrimestrale.
Viene convocato in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione avviene a cura del Segretario Generale mediante comunicazione telematica inviata ai singoli consiglieri, per conoscenza a tutte le sezioni territoriali e alle associazioni federate, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il Presidente ed il Segretario Generale possono in ogni caso integrare l’ordine del giorno con un preavviso non inferiore a 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche fuori dalla sede sociale.

Le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere prese anche per consenso espresso per iscritto, anche mediante strumenti telematici, secondo quanto previsto con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto dei principi di partecipazione e preventiva adeguata informazione.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere rappresentati per delega scritta. Ogni consigliere può rappresentare per delega un solo altro consigliere.

È compito del Consiglio Direttivo Nazionale dare attuazione al programma deliberato dal Congresso Nazionale dei delegati, nel rispetto degli scopi dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale:

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare, in veste di osservatori, i rappresentanti delle sezioni e delle associazioni federate.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Quando un membro del Consiglio Direttivo Nazionale riconosce l'esistenza di proprie incompatibilità o di un proprio interesse in conflitto riguardo a singole iniziative promosse dal Movimento Consumatori -anche secondo quanto previsto dal Codice Etico - le dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione. La violazione dell'obbligo di dichiarazioni e di astensione comporta l'immediata decadenza sia dalla carica sia della qualità di associato.

I membri del consiglio direttivo sono privi di ogni potere di rappresentanza, tanto per gli atti di ordinaria, quanto di straordinaria amministrazione, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo Nazionale è redatto un sintetico verbale. 

Articolo 14
La Segreteria Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra gli associati, anche esternamente ai propri componenti, su proposta del Segretario Generale, la Segreteria Nazionale composta da 5 a 9 membri.

Le cariche associative elette fanno parte di diritto della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale si riunisce di norma con periodicità bimestrale, su convocazione del Segretario Generale.

Sono compiti della Segreteria:

Le decisioni della Segreteria Nazionale possono essere prese anche per consenso espresso per iscritto, anche mediante strumenti telematici, secondo il principio del silenzio assenso secondo quanto previsto con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto dei principi di partecipazione e preventiva adeguata informazione.

Delle decisioni della Segreteria Nazionale è redatto un sintetico verbale. 

Articolo 15
Consiglio esecutivo

Il Consiglio Direttivo Nazionale può affidare specifiche deleghe gestionali al Consiglio Esecutivo, composto dal Segretario Generale, dal Vice Segretario e dal Tesoriere. Il Consiglio Direttivo Nazionale determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive e revocare le deleghe attribuite.

Il Consiglio Esecutivo viene convocato dal Segretario Generale o in caso di sua inerzia da altro suo componente e decide a maggioranza. Le riunioni del Consiglio Esecutivo possono tenersi mediante strumenti di collegamento audio-video. Delle decisioni del Consiglio Esecutivo è redatto un sintetico verbale. 

Articolo 16
Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente garantisce l’unità dell’associazione, dirige e coordina i lavori del Consiglio Direttivo Nazionale e, in accordo con il Segretario Generale e con il Consiglio Direttivo, contribuisce all’elaborazione e all’attuazione degli indirizzi culturali e politici dell’associazione,

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. 

Articolo 17
Il Segretario Generale e il Vice Segretario

Il Segretario Generale coordina le iniziative e le attività della associazione, in conformità alle linee elaborate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale e politica dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Segretario Generale gestisce il patrimonio associativo, cura e sovrintende ad ogni iniziativa necessaria per il raggiungimento degli scopi associativi fatti salvi i poteri affidati al Consiglio Direttivo Nazionale e alla Segreteria o, se istituito, al Consiglio Esecutivo.

Il Segretario Generale ha, con il Presidente, la rappresentanza politica dell’associazione anche disgiunta.

In caso di impedimento, le funzioni sono svolte dal Vice Segretario. 

Articolo 18
Limite ai mandati

Le funzioni di Segretario Generale non possono essere ricoperte per un periodo superiore a quattro mandati consecutivi. Coloro che abbiano ricoperto la carica di Segretario Generale per quattro interi mandati consecutivi possono essere rieletti nelle predette cariche solo dopo decorso un mandato.

 
Articolo 19
Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile contabile e amministrativo dell'associazione.

Tiene le scritture contabili, cura, in collaborazione con il Segretario Generale, la redazione del bilancio che sottopone ai competenti organi associativi entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio.

Il Tesoriere ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale qualora non ne faccia parte. 

Articolo 20
Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

Qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa applicabile, ed in particolare artt. 30 e 31 CTS, o qualora deciso su base volontaria, il Congresso Nazionale provvederà alla nomina dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti.

Qualora vengano meno le condizioni per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo e di revisione dei conti ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS, il Congresso Nazionale, anche appositamente convocato, potrà deliberare la decadenza degli organi e disporre la revoca dei soggetti nominati.

Spetta al Congresso Nazionale con la deliberazione di nomina determinare gli eventuali compensi dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti e stabilire se designare un organo monocratico o collegiale e se affidare la revisione legale dei conti all’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30, sesto comma, CTS.

La composizione, le competenze ed i poteri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti sono disciplinati dagli artt. 30 e 31 CTS o dalle altre disposizioni applicabili.

L’Organo di controllo svolge funzioni di controllo sull'amministrazione dell'associazione e del patrimonio sociale, verifica la contabilità e presenta al Consiglio Direttivo Nazionale una relazione sul bilancio.

I componenti dell’Organo di Controllo o il Revisore Legale possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

La carica di componente dell’Organo di Controllo o di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria.

 
Articolo 21
Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, viene eletto dal Congresso Nazionale dei delegati.

Il Collegio al proprio interno elegge il Presidente e, entro novanta giorni dalla nomina, adotta all'unanimità un regolamento di funzionamento interno da comunicarsi ai consiglieri direttivi ed alle sezioni territoriali.

Il Collegio dei Probiviri, fatte salve le competenze dell’Organo di Controllo o del Revisore Legale dei Conti, se nominati, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 3 dello statuto da parte delle sezioni territoriali, delle associazioni federate, degli organi associativi o di loro componenti, e dirime eventuali controversie insorte all'interno della associazione.

Il Collegio dei Probiviri, con decisione motivata, se non dispone il proscioglimento dagli addebiti, può irrogare le seguenti sanzioni in ragione della gravità e del tipo di inadempimento ascrivibile al soggetto responsabile:

Il Collegio dei Probiviri, con decisione motivata, decide le opposizioni ai provvedimenti di esclusione degli associati adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche ai sensi dell’art. 4. La decisione è presa sentite le parti entro 90 giorni dalla domanda e viene comunicata all’associato e al Segretario Generale.

I membri del Collegio dei Probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale.

I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche statutarie.

 
Articolo 22
Decadenza o dimissioni dei membri del Collegio dei Probiviri e dell’Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

In caso di cessazione dalla carica di uno dei membri effettivi subentrerà il supplente con la maggiore anzianità associativa. 

TITOLO V – PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 23
Entrate dell'associazione

Le entrate dell'Associazione Nazionale sono rappresentate:

Il patrimonio dell’associazione è destinato al perseguimento delle attività di interesse generale previste nel presente statuto. 

Articolo 24
Esercizio Sociale e Bilancio annuale

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ciascuno anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo Nazionale deve approvare un bilancio annuale composto da uno stato patrimoniale, dal conto economico e da una relazione sulla gestione che rispettino i principi di redazione previsti dal codice civile, dagli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore e le disposizioni specifiche che regolano le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale e ogni altra norma di legge applicabile.

Il progetto di bilancio predisposto dal Tesoriere, in collaborazione con il Segretario Generale, è presentato alla Segreteria entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio. La segreteria lo esamina nei successivi 30 giorni. Il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale o dell’Assemblea Generale entro 150 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il Tesoriere cura la comunicazione del progetto di bilancio ai componenti del Collegio dei Revisori e del Consiglio Direttivo Nazionale almeno 15 giorni prima della riunione convocata per la sua approvazione.

Il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale sono redatti nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare degli artt. 13 e 14 CTS.

Qualora l’associazione richieda il riconoscimento della personalità giuridica il bilancio sarà redatto anche in conformità alla relativa disciplina applicabile, in modo da evidenziare, qualora necessario, la sussistenza del patrimonio minimo richiesto. 

Articolo 25
Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente tra gli gli associati, i componenti degli organi sociali o i collaboratori e dovrà essere reinvestito annualmente per attività afferenti l'oggetto sociale e/o di pubblica utilità. 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26
Libri Sociali

Presso la sede nazionale dell'Associazione sono conservati, oltre l'elenco dei soci, i libri contabili previsti dalle vigenti leggi nonché i seguenti libri sociali, che possono essere tenuti anche in formato digitale:

Ogni associato ha diritto di ispezionare presso la sede dell’Associazione i libri sociali previa motivata richiesta scritta indirizzata al Segretario Generale. La consultazione e l’ispezione dei libri sociali deve avvenire nel rispetto degli interessi dell’Associazione con divieto di divulgazione presso il pubblico di eventuali informazioni riservate. 

Articolo 27
Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del o dei liquidatori devono essere deliberati dal Congresso Nazionale dei delegati o dall’Assemblea Generale con voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati o degli associati.

In caso di scioglimento, determinato per qualsiasi motivo, i soci non hanno diritto ad alcuna quota del patrimonio sociale. In ogni caso i proventi delle attività dell'associazione non sono divisibili né direttamente né indirettamente tra gli associati.

Il patrimonio eventualmente residuato, dedotte eventuali anticipazioni eseguite in precedenza dai soci e contabilizzate, sarà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro, con finalità analoghe o per fini di utilità collettiva nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Articolo 28
Modifiche dello Statuto

La revisione e/o le modifiche al presente statuto devono essere approvate dal Congresso Nazionale dei delegati riunito, se necessario, in sede straordinaria con la maggioranza assoluta dei delegati presenti. 

Articolo 29
Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute dal Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia. 

Articolo 30
Disposizioni finali

L’organo di controllo e il revisore legale dei conti verranno nominati dal primo Congresso Nazionale per l’elezione degli organi associativi. Fino a tale data resta in carica il Collegio dei Revisori ad oggi nominato, esercitando le funzioni previste dallo statuto in vigore al tempo della relativa nomina.

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del registro unico nazione del terzo settore e/o iscrizione/migrazione dell’associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, i medesimi registri verranno istituti e sarà operante ai sensi di legge e/o l’associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.