L’intervento chirurgico eseguito all’estero, anche se presente nell’elenco di cui al D.M. 24 gennaio 1990, non è rimborsabile se autonomamente effettuato e senza aver verificato che si tratti di prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia e non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso, con esclusione di qualsivoglia automatismo.
Le Aziende sanitarie locali hanno l'obbligo di informare il cittadino circa le strutture sanitarie di alta o altissima specializzazione esistenti in Italia idonee a fornire, per le patologie lamentate, le stesse prestazioni specialistiche richieste e praticate all’estero.
Cure all'estero rimborsabili anche in caso di miglioramento temporaneo
( Consiglio di Stato , decisione 17.07.2004 n° 5132 )