La legge sulla garanzia dei beni di consumo (Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002) può essere invocata dai consumatori per tutti i contratti di vendita di beni di consumo.
La legge si applica anche per i beni di consumo USATI, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale. Nel caso di vendita di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità prevista in due anni ma, in ogni caso, non inferiore ad UN ANNO.
Il venditore finale è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di DUE ANNI dalla consegna del bene.
Il consumatore deve però denunciare il difetto entro il termine di DUE MESI dalla data in cui ha scoperto il difetto. In caso contrario perde ogni diritto.
Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni CONFORMI al contratto di vendita, alla pubblicità o all'etichettatura, a campioni o modelli presentati, a beni analoghi venduti sia dal produttore che dal venditore o dal rappresentante.
Non vi è difetto di conformità se il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita, anch'essa può costituire difetto di conformità se è stata effettuata dal venditore; si applica anche se l'installazione è effettuata dal consumatore, se le istruzioni erano carenti.
Il venditore è sempre responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dl bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, mediante riparazione o sostituzione, oppure ad una riduzione di prezzo, o alla risoluzione del contratto.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione, senza spese in entrambe i casi, salvo che la riparazione sia impossibile o eccessivamente onerosa.
Si considera eccessivamente onerosa se impone al venditore spese irragionevoli tenendo conto del valore del bene, dell'entità del difetto o se la riparazione cagiona notevoli inconvenienti per il consumatore.
Sia le riparazioni che le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono creare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per cui il consumatore lo ha acquistato.
Le spese, che devono essere gratuite per il consumatore, sono quelle dovute per rendere conformi i beni e sono comprensive di spedizioni, mano d'opera e materiali.
Il consumatore può anche richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto quando:
la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un termine congruo;
la sostituzione o la riparazione hanno arrecato notevoli inconvenienti.
Il venditore finale rimane responsabile nei confronti del consumatore, ma può rivalersi nei confronti del produttore o di un precedente venditore.
Qualsiasi altra garanzia ulteriore offerta dal venditore o da produttore (cosiddetta garanzia convenzionale) vincola chi la offre secondo quanto scritto sulla garanzia medesima o sulla pubblicità ma non può diminuire i diritti stabiliti dalla garanzia di legge.
E’ importante quindi conservare per 2 anni, tutti gli scontrini fiscali dei beni acquistati e in caso di difetto, contestarlo al più presto al venditore, con raccomandata con ricevuta di ritorno.



