Cos’è la “conciliazione”?
La conciliazione è una modalità di risoluzione delle controversie alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria. Si basa sulla ricerca di una soluzione concordata fra le parti, con l’ausilio di “conciliatori”.
Che differenza c’è tra conciliazione e arbitrato?
L’arbitrato e la conciliazione hanno in comune il fatto di essere strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria. Tuttavia, l’arbitrato è un vero e proprio “giudizio”: l’arbitro (o gli arbitri) decidono la controversia, e la decisione è vincolante per le parti.
Viceversa, nella conciliazione, i conciliatori non decidono nulla: propongono alle parti una possibile soluzione, che le parti sono libere di accettare oppure no.
Nella conciliazione paritetica i conciliatori sono due, e ciascuno rappresenta una delle due parti della controversia. Essi formano la “Commissione di conciliazione”, che ha il compito di individuare la proposta di soluzione da sottoporre alle parti.
Si distingue da un altro modello di conciliazione, in cui il conciliatore unico (o i componenti della commissione) e non rappresentano le parti. Tutti i protocolli di conciliazione sottoscritti dal Movimento Consumatori prevedono il modello di conciliazione paritetica.
No, la Commissione di conciliazione, sebbene formata da rappresentanti delle parti, tuttavia come organo, è “terzo” rispetto alle parti medesime.
I conciliatori devono cercare di risolvere la controversia secondo equità, proponendo alle parti una soluzione che sia accettabile da entrambe.
Una volta avviato il tentativo di conciliazione è obbligatorio arrivare fino alla conclusione della procedura?
No, ciascuna delle parti può scegliere di non partecipare al tentativo di conciliazione, e, anche dopo avere accettato di partecipare, può sempre decidere di abbandonare la procedura in qualunque momento.
Di regola, il tentativo di conciliazione è facoltativo. Tuttavia, nel settore delle telecomunicazioni, la legge impone il tentativo di conciliazione come “condizione di procedibilità” dell’azione in giudizio. Questo significa che un consumatore non può fare causa a una compagnia telefonica, o a un’emittente radiotelevisiva, se non ha preventivamente esperito un tentativo di conciliazione.
Le principali associazioni di consumatori hanno sottoscritto protocolli di conciliazione con molte grandi imprese dirilievonazinale. Questi protocolli prevedono specifiche procedure paritetiche, in cui il consumatore è rappresentato da un conciliatore dell’associazione da lui prescelta.
Inoltre, poiché in materia di telecomunicazioni il tentativo di conciliazione è obbligatorio, la legge ha previsto la costituzione di apposite Uffici di conciliazione presso i “Co.Re.Com” (= Comitato Regionale per le Comunicazioni). Si tratta di organi periferici dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), che operano in base a un regolamento di conciliazione appositamente emanato dall’Autorità.
Infine, è sempre possibile richiedere l’attivazione della procedura di conciliazione presso la Camera di Commercio.
In tutti i casi, le associazioni dei consumatori sono in grado di fornire gli opportuni consigli sulla scelta del percorso più utile nel caso concreto, nonché ogni assistenza per la presentazione della domanda di conciliazione.
Si tratta di alcune tra le principali imprese a livello nazionale:
Telecom, TIM, H3G e Wind nel settore della telefonia;
Banca Intesa e Gruppo Capitalia nel settore bancario;
Poste Italiane, con due distinte procedure per i prodotti postali e per i prodotti Bancoposta; Enel Distribuzione (energia elettrica) e Enel Energia (gas).
Ci si può rivolgere alla Camera di Commercio della propria città per avviare un tentativo di conciliazione?
Sì, presso le Camere di Commercio sono istituite procedure di conciliazione per le controversie tra consumatori e imprese. Ogni Camera di Commercio ha un proprio regolamento. In alcuni casi si tratta di conciliazioni paritetiche; in altri casi è previsto un arbitro unico designato dalla CCIAA, o una commissione con presidente designato dalla CCIAA.
Alcune Camere di Commercio hanno istituito specifiche commissioni di conciliazione per il settore del turismo.
Quanto costa al consumatore svolgere una procedura di conciliazione?
Le procedure basate su protocolli tra associazioni di consumatori e imprese sono senza oneri per i consumatori (salvo la quota associativa richiesta per l’adesione all’associazione).
Anche la procedura presso i Co.Re.Com. è gratuita.
Per quanto riguarda le Camere di Commercio, alcuni regolamenti stabiliscono la gratuità per i consumatori, altri prevedono una tariffa, sempre però estremamente modesta.







